Cassazione Penale, Sentenza n. 1631/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna (Tribunale di Palermo 14/7/2014, irrevocabile dopo Corte d'appello 12/6/2019). Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art.175 c.p.p., sostenendo che, in ragione della sua condizione di alloglotta e dell'incapacità di leggere/comprendere pienamente l'italiano, non avrebbe avuto effettiva conoscenza del procedimento e che il momento di conoscenza coinciderebbe con la presentazione dell'istanza di restituzione. Lamentava dunque che non fosse stata valutata la sua situazione personale come impedimento alla conoscenza della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivo generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art.175 c.p.p. impone al ricorrente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza e le ragioni per cui, nonostante notifiche formalmente regolari, non ne abbia avuto notizia; in assenza di specifiche allegazioni il giudice non è obbligato ad effettuare verifiche e la richiesta non può essere accolta. La Corte ha inoltre ricordato che l'esecuzione (notifica dell'ordine di esecuzione / ingresso in carcere) può costituire prova della conoscenza del provvedimento e che la presentazione dell'istanza (22/9/2021) era tardiva rispetto all'esecuzione iniziata il 12/7/2019. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2 e comma 2-bis (come sostituito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60)
Il ricorrente deve allegare il momento della effettiva conoscenza della sentenza; il giudice verifica l'eventuale effettiva conoscenza e la volontaria rinuncia solo se il richiedente fornisce specifiche allegazioni; il termine decadenziale di 30 giorni per la presentazione dell'istanza decorre dal momento di effettiva conoscenza
art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271/1989
La notifica dell'ordine di esecuzione e l'accertamento da parte del direttore/operatore penitenziario possono attestare che il detenuto ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; ciò può incidere sul dies a quo per la restituzione nel termine
legge 22 aprile 2005, n. 60 (conversione d.l. 21 febbraio 2005, n. 17)
Fonte della modifica dell'art.175 applicabile ratione temporis alla fattispecie; conferma il regime della restituzione nel termine per sentenze contumaciali e il relativo onere di allegazione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n.176)
Norma processuale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (citata proceduralmente nel giudizio)
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente, sul tema della colpa nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza CEDU (es.: Colozza, Somogyi, Sejdovic)
Richiamata per sostenere l'effettività della tutela del contumace che non ha avuto conoscenza del processo; giustifica l'interpretazione che grava sull'autore della domanda l'onere di specificare l'assenza di conoscenza effettiva
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p. il ricorrente deve fornire allegazioni specifiche e circostanziate sul momento di effettiva conoscenza della sentenza e sulle ragioni che gli hanno impedito di ricevere o comprendere la notifica; la mera affermazione generica di non conoscenza è insufficiente
- Il termine decadenziale di 30 giorni previsto dal comma 2-bis decorre dal momento di effettiva conoscenza: pertanto bisogna indicare il dies a quo; se la domanda è presentata oltre tale termine è tardiva
- L'esecuzione della sentenza (notifica dell'ordine di esecuzione, ingresso in carcere) può costituire prova della conoscenza del provvedimento e può far decorrere il dies a quo: va valutato se e quando il destinatario abbia avuto effettiva cognizione dell'ordine esecutivo
- La condizione personale (es. lingua non conosciuta o analfabetismo) non esonera dall'onere di specificare come tali condizioni hanno impedito la conoscenza della sentenza; occorre documentare o spiegare concretamente il nesso causale tra la condizione personale e la mancata conoscenza
- Se il richiedente fornisce allegazioni specifiche, il giudice ha l'obbligo di compiere le verifiche necessarie sull'effettiva conoscenza e sulla eventuale volontaria rinuncia; in assenza di tali allegazioni il giudice può respingere senza ulteriori accertamenti
- Nel valutare simili istanze, è utile raccogliere ogni elemento probatorio (atti di notifica, ordine di esecuzione, attestazioni del personale penitenziario, dichiarazioni sull'assenza di comprensione della lingua, eventuali traduzioni o mancate traduzioni) per dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva
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