Cassazione Penale, Ordinanza n. 09727/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato contro il patrimonio. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta e l'offesa sarebbero state tali da giustificarne il riconoscimento. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, priva di concreta specificità e non correlata in modo puntuale alla motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e non illogica nel negare la particolare tenuità dell'offesa, valorizzando l'entità concreta del fatto e la reiterazione del medesimo reato, ritenuta indice di abitualità ostativa all'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata la decisione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per l'offesa concretamente arrecata e per l'abitualità desumibile dalla commissione del medesimo reato per tre volte. Nessuna modifica è intervenuta sulla statuizione di responsabilità già affermata in appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'offesa non sia concretamente tenue e quando la condotta presenti i connotati dell'abitualità; la valutazione è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
La tenuità dell'offesa va valutata considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; non è necessario esaminare tutti gli indici, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione del vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto richiede una critica specifica, puntuale e confrontata con le argomentazioni del giudice di merito; doglianze generiche sono inammissibili.
- La valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa è un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo se manchi la motivazione o questa sia manifestamente illogica o arbitraria.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può fondare il diniego della causa di non punibilità su alcuni soli indicatori di cui all'art. 133 c.p., purché quelli selezionati siano pertinenti e sufficienti a sorreggere il giudizio.
- La reiterazione del medesimo reato può integrare abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →