Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31696/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale avente ad oggetto la fornitura di un macchinario elettromedicale. La società fornitrice otteneva due decreti ingiuntivi per rate del prezzo asseritamente insolute. L'acquirente proponeva opposizione al primo decreto sostenendo che il contratto prodotto fosse falso, perché la sua firma era apocrifa, e che il bene gli fosse stato consegnato solo in prova, con facoltà di restituzione in caso di mancato gradimento; deduceva inoltre problemi del macchinario, una sua riconsegna per riparazioni e la successiva volontà di non acquistarlo. In corso di causa la consulenza grafologica accertava l'apocrifia della firma sul primo contratto. Successivamente la società otteneva un secondo decreto ingiuntivo sulla base del medesimo contratto e di una seconda scrittura privata rinvenuta in un secondo momento; anche questo decreto veniva opposto e i giudizi riuniti. Il Tribunale rigettava le opposizioni, ritenendo provato il rapporto sulla base di altre prove orali e qualificandolo come vendita a prova. In appello, pur riconoscendo la falsità del primo contratto, la Corte territoriale valorizzava la seconda scrittura privata, ritenendo tardivo il disconoscimento e quindi tacitamente riconosciuto il documento ai sensi dell'art. 215 c.p.c.; sulla base di tale scrittura e delle prove testimoniali confermava l'esistenza dell'obbligazione di pagamento, ma qualificava il rapporto come contratto definitivo con facoltà di recesso, mai esercitata dall'acquirente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul disconoscimento e verificazione delle scritture private, sostenendo che il disconoscimento della seconda scrittura fosse tempestivo e riferito all'intera nuova produzione documentale; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla prova, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato prove testimoniali asseritamente inammissibili o prive di riscontri e avesse erroneamente qualificato il rapporto come vendita a prova o come contratto perfezionato con facoltà di recesso, anziché come vendita con riserva di gradimento non perfezionatasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il passaggio dell'atto di opposizione da cui desumere il preteso tempestivo disconoscimento, né aveva adeguatamente indicato il fascicolo rilevante; ha inoltre osservato che la censura, così come formulata, tendeva in sostanza a prospettare un errore percettivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo nella parte in cui deduceva l'omesso esame di fatti decisivi, per effetto della doppia conforme, e per il resto lo ha ritenuto volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente; nel caso concreto ha ritenuto logicamente motivata la lettura della Corte d'appello, che aveva desunto la volontà di concludere un contratto definitivo dalla previsione di una facoltà di recesso e dalla mancata restituzione del bene. La Corte ha inoltre respinto l'istanza di sospensione per la proposizione di querela di falso dopo la sentenza impugnata, affermando che in cassazione la querela incidentale è ammissibile solo per atti del giudizio di legittimità o documenti depositabili ex art. 372 c.p.c., non per atti del giudizio di merito; ha infine condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.c.

    Il documento non disconosciuto tempestivamente nella prima difesa utile si considera tacitamente riconosciuto ed è pienamente utilizzabile come prova.

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    Le regole sul disconoscimento delle scritture private richiedono tempestività e specificità della contestazione.

  • art. 216 c.p.c.

    In tema di verificazione della scrittura privata, il motivo di ricorso non può prescindere dall'esatta ricostruzione degli atti processuali rilevanti.

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuti idonei a scalfire la decisione di merito.

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda, consentendo il controllo diretto della Corte senza indagini integrative.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    La mancata indicazione dell'atto di opposizione tra i documenti depositati rafforza il difetto di specificità del motivo.

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    L'eventuale successivo accertamento della falsità di una scrittura del giudizio di merito può rilevare, semmai, come motivo di revocazione straordinaria.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di cui si doleva il ricorrente è stato ricondotto, in sostanza, a un errore di percezione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, nella disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione viziata nei limiti consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per contestare la prova testimoniale, ma la censura è stata respinta perché diretta a rivalutare i fatti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La critica al modo in cui il giudice ha apprezzato le prove non è ammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 93, co. 3 e 4 c.p.c.

    Le spese sono state liquidate anche con versamento al difensore antistatario.

  • art. 96, co. 3 c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 96, co. 4 c.p.c.

    È stata altresì disposta la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13 d.p.r. 115/2002

    L'ulteriore importo è dovuto, se del caso, secondo la disciplina del contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere che l'ha formulata rispetto alla partecipazione al collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione camerale successiva alla richiesta del ricorrente si inserisce nel medesimo giudizio di cassazione, senza autonomia tale da generare incompatibilità.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non integra una causa di incompatibilità del magistrato ai fini della composizione del collegio.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in tema di incompatibilità, ma ritenuto non ostativo alla partecipazione del consigliere alla decisione.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono depositabili solo determinati documenti; la querela di falso incidentale è limitata agli atti del giudizio di legittimità o ai documenti depositabili ai sensi di questa norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria del ricorrente è stata interpretata come richiesta di decisione nella procedura accelerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe errores in procedendo richiede una rigorosa specificità: il ricorrente deve indicare e, ove necessario, trascrivere puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, perché la Corte non può supplire con ricerche integrative nel fascicolo.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere tempestivo e formulato nella prima difesa utile; in difetto, il documento può considerarsi tacitamente riconosciuto ed essere utilizzato dal giudice di merito come prova piena.
  • La deduzione di un errore sul materiale probatorio o sull'apprezzamento delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale consentito dalla legge.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente/apparente, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • La querela di falso incidentale in cassazione è ammissibile soltanto per atti del giudizio di legittimità o per documenti depositabili nel medesimo giudizio; la falsità di atti del merito, se rilevante, può semmai assumere rilievo in sede di revocazione straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveVendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.