Cassazione Penale, Sentenza n. 11747/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di Cerra Antonio per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per difetto di interesse, ritenendo che il PM si fosse limitato a contestare la mancata riconoscimento della gravità indiziaria senza dedurre elementi specifici relativi alle esigenze cautelari. Il PM ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo invece di aver affrontato sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari nell'atto di appello, richiamando integralmente la richiesta cautelare e chiedendo l'adozione della misura anche alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto della misura cautelare ha natura atipica e il tribunale investito deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (gravità indiziaria e esigenze cautelari) e, se del caso, emettere l'ordinanza impositiva contenente gli elementi previsti dall'art. 292 c.p.p. Alla luce di ciò e della specificità del reato per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, la Corte ha ritenuto che l'atto di appello del PM fosse idoneo a sorreggere l'interesse e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Titolo di reato per il quale era richiesta la misura cautelare; costituisce il presupposto sostanziale dell'azione cautelare impugnata.
Codice di procedura penale, art. 292
L'ordinanza impositiva che il tribunale deve eventualmente emanare a seguito di accoglimento dell'appello del PM deve contenere tutti gli elementi analitici richiesti dall'art. 292; ciò vincola il giudice che adotta la misura a motivare secondo i criteri di concretezza e attualità.
Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Sono i presupposti e profili disciplinari della misura cautelare che il tribunale deve verificare integralmente quando è investito dell'appello del PM; in particolare l'art. 275, comma 3 introduce una presunzione relativa che richiede valutazione concreta di eventuali elementi contrari.
Codice di procedura penale, art. 314
Riferito nella motivazione in tema di interesse contrapposto del PM rispetto all'indagato in ordine alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte tiene conto che il PM non può avere interesse contrario a quello dell'indagato su tale punto.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, Donelli
Sez. U, n. 8 del 31/03/2004, Donelli
Principio consolidato: l'appello del PM ha natura atipica e il tribunale investito deve riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, non limitandosi al mero controllo dei punti devoluti dall'impugnante.
Giurisprudenza - De Gasperis
Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375
Affermato il principio che è inammissibile il ricorso del PM se si limita a contestare solo la gravità indiziaria quando, anche in caso di accoglimento, ciò non consentirebbe il ripristino della misura senza che siano trattate le esigenze cautelari.
Giurisprudenza - Acanfora
Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010
Conferma dei criteri di ammissibilità dell'appello del PM e della necessità di affrontare i profili essenziali della domanda cautelare per sostenere l'interesse all'impugnazione.
Giurisprudenza - Saracino
Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, Rv. 283885
Ribadisce i limiti entro cui il tribunale della libertà può esercitare i poteri di riesame e la portata dei motivi con cui il PM investe il tribunale.
Giurisprudenza - Machetti
Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898
Sottolinea che se il GIP ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione del PM deve contenere specifiche e argomentate censure su entrambi i profili.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto di una richiesta cautelare ha natura atipica: il tribunale investito deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) e può emettere l'ordinanza impositiva prevista dall'art. 292 c.p.p.
- Se il GIP ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'appello del PM deve contenere censure specifiche e argomentate su entrambi i profili; altrimenti può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Quando per il reato contestato opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., la contestazione della gravità indiziaria può da sola evocare l'interesse del PM all'impugnazione, salvo che emergano elementi contrari che la superino concretamente.
- Il PM, nel redigere l'atto di appello, dovrebbe richiamare e riprodurre le argomentazioni cautelari già prospettate e fornire elementi aggiuntivi concreti sull'attualità e necessità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, ecc.).
- Il tribunale della libertà, investito dell'appello del PM, è vincolato ai criteri di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura e deve motivare l'eventuale ordinanza impositiva secondo gli elementi previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →