Cassazione Penale, Ordinanza n. 21682/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato di energia elettrica. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta a truffa e non a furto; gli altri due motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Nella memoria difensiva non erano sviluppate argomentazioni idonee a superare il vaglio di inammissibilità. La sentenza segnala inoltre che, sulla base della documentazione richiamata dai giudici di merito, il risarcimento del danno non era stato integrale, sicché non poteva riconoscersi l'attenuante dell'integrale riparazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione del fatto, ribadendo che la sottrazione di energia elettrica integra furto aggravato e non truffa, perché l'alterazione del sistema di misurazione comporta l'erogazione dell'energia contro la volontà dell'ente erogatore. Ha poi ritenuto gli ulteriori motivi generici e reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottrazione di energia elettrica è ricondotta alla figura del furto, non alla truffa, quando l'alterazione del contatore determina l'erogazione della cosa mobile contro la volontà dell'avente diritto.
Il fatto è qualificato come furto aggravato/pluriaggravato; la decisione valorizza la sottrazione di energia elettrica come ipotesi aggravata di furto.
L'attenuante della riparazione del danno presuppone un risarcimento integrale ed effettivo; un ristoro non completo non consente il riconoscimento dell'attenuante.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica mediante alterazione del sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto aggravato, poiché l'erogazione avviene contro la volontà dell'ente fornitore; non si tratta di truffa quando la condotta incide direttamente sulla disponibilità della cosa.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative delle doglianze già dedotte in appello, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante dell'integrale riparazione del danno richiede un ristoro effettivamente e completamente satisfattivo; la riparazione solo parziale o non integrale non basta.
- La manifesta infondatezza o la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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