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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38835/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2021 che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 22/01/2015 - 22/01/2021. Il ricorrente deduce l'assenza di carichi pendenti rilevanti, la positiva relazione sul rispetto delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari (6/6/2017 - 13/7/2019), la buona condotta documentata e la rilevanza soltanto di un ammonimento per episodio disciplinare del 30/03/2020. Denuncia inoltre il mancato riconoscimento della "prova di partecipazione all'opera di rieducazione" e la presunta illogicità della motivazione con riferimento a pendenze giudiziarie e violazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte (relazione del Consigliere, conclusioni del PG favorevoli all'inammissibilità) ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato l'art. 54 o.p.: ha potuto valutare, anche senza attendere la definizione dei procedimenti penali pendenti, le denunce e gli altri fatti come indicatori della mancata adesione all'opera di rieducazione. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, richiamando il principio che la valutazione semestrale del comportamento non esclude che una trasgressione possa incidere su semestri antecedenti o successivi se dimostra mancata adesione al trattamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354

    La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova della partecipazione all'opera di rieducazione. Tale prova può essere desunta non solo dall'impegno formale in programmi rieducativi, ma anche dal comportamento in carcere, dai rapporti con operatori, compagni e familiari. Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche senza attendere la definizione del procedimento penale, purché ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e la compatibilità o incompatibilità con l'adesione all'opera di rieducazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso per cassazione devono contestare l'inosservanza o errata applicazione della legge penale e/o la manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie le censure sono state ritenute manifestamente infondate perché il Tribunale ha dato motivazione congrua e ha applicato correttamente la norma sull'ordinamento penitenziario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza per benefici penitenziari il giudice può valutare condotte e denunce anche se i relativi procedimenti penali sono ancora pendenti; non è necessaria la sentenza di condanna per ritenere tali fatti rilevanti ai fini dell'operatività del trattamento rieducativo.
  • La "prova di partecipazione all'opera di rieducazione" va valutata globalmente: oltre alla partecipazione a programmi formali, rileva il comportamento inframurario, i rapporti con il personale e i compagni, e la persistente disponibilità alla risocializzazione.
  • La valutazione del comportamento è spesso frazionata per semestri, ma una trasgressione significativa può incidere anche sui semestri antecedenti o successivi se dimostra un atteggiamento di rifiuto della rieducazione.
  • Ammonimenti o ripetute denunce e episodi disciplinari, pur non costituendo condanne, possono impedire la concessione di misure premiali come la liberazione anticipata se il loro insieme indica mancanza di adesione al trattamento.
  • In sede di cassazione lamentare la mancata valutazione di elementi favorevoli richiede dimostrare un vero vizio di motivazione o errore di diritto; semplici contestazioni della valutazione discrezionale del giudice di merito sono inammissibili.

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