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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Palmi era stata integralmente eseguita prima della proposizione del ricorso. L’avvenuto accredito del bonus carta docente il 7 luglio 2025 escludeva quindi la permanenza di una situazione di inesecuzione suscettibile di tutela mediante giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.

TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, asserita dalla ricorrente, della sentenza del Tribunale di Palmi n. 640/2025 sul riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 640/2025 del Tribunale di Palmi – Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto che era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato una nota interna dell’Ufficio scolastico regionale, dalla quale risultava che il bonus relativo alla sentenza era stato accreditato alla ricorrente il 7 luglio 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato e depositato l’8 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, successivamente eseguita mediante accredito del bonus.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni risultava decorso al momento della proposizione del ricorso, ma tale circostanza non rendeva ammissibile l’azione, poiché l’obbligo era già stato integralmente adempiuto.

  • art. 73 c.p.a.

    previo rilievo d’ufficio a verbale ex art. 73 c.p.a.

    Ha consentito al giudice di sottoporre al contraddittorio la questione dell’inammissibilità del ricorso rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando, prima della sua proposizione, il giudicato sia stato integralmente eseguito e non residui alcun obbligo dell’amministrazione da adempiere.
  • L’accertata esecuzione del giudicato anteriormente alla proposizione del ricorso esclude la permanenza dell’interesse a ottenere tutela mediante ottemperanza, anche se il ricorrente aveva inizialmente dedotto l’inerzia dell’amministrazione e il termine dilatorio per l’adempimento era decorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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