Sentenza n. 500/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Palmi era stata integralmente eseguita prima della proposizione del ricorso. L’avvenuto accredito del bonus carta docente il 7 luglio 2025 escludeva quindi la permanenza di una situazione di inesecuzione suscettibile di tutela mediante giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Atto impugnato: mancata esecuzione, asserita dalla ricorrente, della sentenza del Tribunale di Palmi n. 640/2025 sul riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 640/2025 del Tribunale di Palmi – Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto che era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato una nota interna dell’Ufficio scolastico regionale, dalla quale risultava che il bonus relativo alla sentenza era stato accreditato alla ricorrente il 7 luglio 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato e depositato l’8 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, successivamente eseguita mediante accredito del bonus.
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni risultava decorso al momento della proposizione del ricorso, ma tale circostanza non rendeva ammissibile l’azione, poiché l’obbligo era già stato integralmente adempiuto.
previo rilievo d’ufficio a verbale ex art. 73 c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre al contraddittorio la questione dell’inammissibilità del ricorso rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando, prima della sua proposizione, il giudicato sia stato integralmente eseguito e non residui alcun obbligo dell’amministrazione da adempiere.
- L’accertata esecuzione del giudicato anteriormente alla proposizione del ricorso esclude la permanenza dell’interesse a ottenere tutela mediante ottemperanza, anche se il ricorrente aveva inizialmente dedotto l’inerzia dell’amministrazione e il termine dilatorio per l’adempimento era decorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →