Cassazione Penale, Ordinanza n. 00268/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva condannato per rapina. Con il primo motivo ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile/persona offesa, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che la prova dell'identificazione non fosse affidabile. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, evidenziando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo non illogico l'attendibilità della vittima anche sulla base dell'individuazione fotografica, delle caratteristiche fisiche e vocali dell'aggressore e delle immagini di videosorveglianza. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 628, comma 1, c.p., richiamando l'intervento della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito valorizzava elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto, tra cui la gravità delle lesioni, l'età ultrasessantacinquenne della persona offesa e l'impossessamento anche di documenti e carta bancomat.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della decisione di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la possibilità di una rivalutazione dell'attendibilità della persona offesa in sede di legittimità, sia la fondatezza della censura relativa alla circostanza attenuante della lieve entità, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel negarla.
Norme richiamate
La circostanza attenuante richiamata dal ricorrente non è riconoscibile quando, secondo la motivazione di merito, gli elementi concreti del fatto escludono la lieve entità della rapina.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Corte cost. n. 86 del 2024
Il ricorrente invocava tale pronuncia per sostenere l'applicabilità della attenuante; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, restassero elementi incompatibili con la lieve entità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o della persona offesa quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, non illogica e non contraddittoria sulla credibilità e sulla ricostruzione dei fatti.
- La verifica della prova dell'identificazione dell'autore del reato, se sorretta da più convergenti elementi indiziari e da riscontri oggettivi, non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera prospettazione alternativa del fatto.
- La circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto non va riconosciuta quando la gravità delle conseguenze lesive, le caratteristiche della vittima e la natura dei beni sottratti mostrino una offensività non lieve.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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