Cassazione Penale, Sentenza n. 5890/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ridotto la pena per il reato di rapina pluriaggravata commessa il 19/06/2019. La condotta contestata era l'immobilizzazione della vittima (REZAEI Alireza) in orario notturno, il prelievo del portafoglio con denaro e l'imposizione di minacce. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa in relazione all'indicazione dell'orario (alla denuncia 3:30, mentre la Corte ha ritenuto più plausibile 1:30); 2) errore nel ritenere equivalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti anziché valutare la prevalenza delle attenuanti. Il Procuratore generale chiese l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse in sostanza una rilettura dei fatti (materia di merito) e quindi inammissibile in sede di legittimità: la Corte d'appello aveva fornito adeguata e coerente motivazione circa l'attendibilità della vittima (dichiarazioni della polizia intervenuta, lesioni riscontrate sul collo, riconoscimento dell'imputato in flagranza e in dibattimento) e aveva spiegato perché l'orario corretto fosse quello dell'1:30 (chiusura dei locali, concitazione, barriera linguistica della vittima). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti equivalenti è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata: la Corte territoriale aveva considerato il precedente penale ma ritenuto comunque non ostativo il riconoscimento delle generiche e la riduzione della pena. Per tali ragioni la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 co. 8
Riferimento procedurale: il giudizio è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale citata
Codice penale, art. 62-bis (attenuanti generiche)
La Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche e le ha dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione se adeguatamente motivata
Codice penale, art. 62 n. 4 (precedenti rilevanti)
La Corte d'appello ha preso atto del precedente penale dell'imputato e ha valutato che non ostava comunque al riconoscimento delle attenuanti generiche
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003
Principio secondo cui la Corte di legittimità non può effettuare una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e della credibilità delle prove, essendo riservata al giudice di merito; la mera prospettazione di diversa valutazione delle risultanze non integra vizio di legittimità
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di applicare sanzioni per la colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la credibilità delle prove: le contestazioni che consistono in una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili in cassazione
- Le questioni concernenti l'orario, la dinamica del fatto o la attendibilità testimoniale sono materie di merito; per ottenere l'accoglimento in Cassazione bisogna evidenziare un vizio di diritto o di motivazione specifico e non una semplice diversa lettura dei fatti
- Il riconoscimento e la prevalenza/ equivalenza di attenuanti rispetto ad aggravanti rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito: se la Corte d'appello motiva in modo congruo e coerente, la Cassazione non interviene
- Per evitare sanzioni per inammissibilità (art. 616 c.p.p.) il ricorso in Cassazione deve contenere censure di legittimità precise e giuridicamente fondate, non lamentele generiche o riedizioni del processo di merito
- Elementi che rafforzano l'attendibilità della vittima (dichiarazioni della polizia intervenuta, lesioni certificate, riconoscimenti immediati) sono valutati dal giudice di merito e costituiscono motivazioni solide a cui la Cassazione dà rilievo nel preservare la decisione
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