Sentenza del 19/06/2019 n. 3680 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Rappresentanza e difesa in giudizio - Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia delle entrate riscossione - Difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la necessità che l’Agenzia delle entrate-Riscossione fosse rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, anziché da un difensore privato. La questione nasceva dalla soppressione di Equitalia e dalla successione dell’Agenzia, nonché dal rinvio alla disciplina del processo tributario contenuta negli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La tesi della necessità dell’Avvocatura dello Stato è stata esclusa. Dalla disciplina applicabile si ricava che le parti pubbliche possono, ma non devono necessariamente, avvalersi dell’assistenza di un difensore. La rappresentanza e la difesa dell’Agenzia possono quindi essere affidate all’Avvocatura dello Stato oppure a un difensore privato, purché siano rispettati i presupposti generali previsti dalla legge. Il rapporto tra difesa pubblica e difesa privata non deve essere interpretato secondo lo schema rigido di regola ed eccezione.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la capacità di stare in giudizio nel processo tributario e, secondo la decisione, consente alle parti pubbliche di avvalersi della difesa tecnica senza imporre necessariamente il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Art. 12 del d.lgs. n. 546/1992
Regola l’assistenza tecnica nel processo tributario. In combinato disposto con l’art. 11, conferma che la difesa mediante un professionista è una possibilità per le parti pubbliche e non un obbligo assoluto.
È richiamato per chiarire che l’assistenza del difensore riguarda la rappresentanza e la difesa in giudizio, senza comportare necessariamente l’obbligo di ricorrere all’Avvocatura dello Stato.
Normativa istitutiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Il rinvio alla disciplina del processo tributario comporta l’applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546/1992 anche alla nuova Agenzia, subentrata a Equitalia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la pubblica amministrazione non è automaticamente obbligata a farsi rappresentare dall’Avvocatura dello Stato, salvo specifiche disposizioni normative che impongano tale patrocinio.
- Quando una legge istitutiva rinvia alla disciplina generale del processo tributario, occorre verificare se essa preveda una facoltà o un obbligo di difesa pubblica: in assenza di un obbligo espresso, sono ammissibili anche difensori privati.
- La validità della costituzione in giudizio dell’ente pubblico va valutata principalmente sulla base dei poteri di rappresentanza, della procura e del rispetto delle regole processuali, non sulla sola natura pubblica dell’ente.
- La successione di un nuovo ente a un soggetto precedente non determina necessariamente l’obbligo di modificare il modello di difesa o di ricorrere all’Avvocatura dello Stato.
- La possibilità di scegliere tra Avvocatura dello Stato e difesa privata dipende dai presupposti generali previsti dalla normativa applicabile e non richiede, di regola, una motivazione specifica per ogni singolo giudizio.
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