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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30241/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla competenza a procedere rispetto a una richiesta della Procura di Palermo di sequestro e successiva confisca per equivalente di un immobile nei confronti di Giuseppe Burgio. Il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato incompetente la propria sede ritenendo la richiesta una nuova proposta soggetta alle modifiche normative intervenute con la legge n.161/2017; il Tribunale di Palermo, a sua volta, ha ricusato la propria competenza sostenendo che la richiesta costituisce invece l'esecuzione e la specificazione di una confisca per equivalente già disposta dal Tribunale di Agrigento con provvedimento del 26 febbraio 2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Agrigento. Ha ritenuto che il provvedimento del 26 febbraio 2021 aveva già previsto, in via alternativa, la confisca per equivalente e che la successiva richiesta della Procura di Palermo puntava a specificare i beni da aggredire in esecuzione di quel provvedimento, non a instaurare un nuovo procedimento. Pertanto si applica l'art. 24, comma 3, d.lgs. n.159/2011, norma speciale che assegna la competenza al tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, indipendentemente dalle modifiche 'medio tempore' introdotte dalla legge n.161/2017; la Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.24 comma 3

    Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

    Norma speciale che attribuisce la competenza a decidere sulle richieste di sequestro/confisca successive all'applicazione di una misura personale al medesimo tribunale che ha adottato la misura di prevenzione; la Corte l'ha ritenuta prevalente rispetto alle modifiche successive intervenute all'art.5 d.lgs.159/2011.

  • Legge 17 ottobre 2017, n.161 (art.2 e modifiche correlate)

    ha sottratto ai Tribunali non distrettuali la competenza in materia di misure di prevenzione

    La riforma ha modificato la disciplina della competenza trasferendo alcune attribuzioni. Tuttavia la Corte ha ritenuto che tali modifiche non incidono sulla speciale previsione dell'art.24, comma 3, d.lgs.159/2011 quando la richiesta riguarda l'esecuzione di una confisca già disposta dal tribunale che ha adottato la misura di prevenzione.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.5 comma 4

    Articolo generale sulla competenza delle misure di prevenzione che è stato 'medium tempore' modificato dalla legge n.161/2017; la Corte afferma che le modifiche non incidono sulla regola speciale di cui all'art.24, comma 3.

  • Codice di procedura penale, art.28

    Disposizione che disciplina il conflitto di attribuzione tra giudici e la procedura di rimessione alla Corte di Cassazione; la Corte ha dichiarato ricorrente il conflitto in quanto entrambi i giudici avevano ricusato la cognizione del medesimo fatto.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.36

    La relazione ex art.36 è stata utilizzata per attestare il mancato rinvenimento dei beni specificamente sequestrati (gioielli e diamanti) e giustificare l'attivazione della confisca per equivalente già prevista dal precedente provvedimento.

Massime di principio

  • Quando in un procedimento di prevenzione un tribunale ha già disposto, anche in via alternativa, la confisca per equivalente, qualsiasi successiva richiesta di individuazione o di sequestro di beni a titolo di equivalente va intesa come fase esecutiva del provvedimento già adottato e non come una nuova proposta.
  • La competenza per eseguire o specificare la confisca disposta nell'ambito di una misura di prevenzione resta del tribunale che ha emesso il provvedimento applicativo della misura personale, ai sensi dell'art.24, comma 3, d.lgs.159/2011, anche se nel frattempo sono intervenute modifiche normative ordinarie.
  • Per distinguere tra 'nuova proposta' e 'fase esecutiva' occorre verificare il contenuto del provvedimento originario: se in esso è stata già prevista la possibilità della confisca per equivalente o è stata disposta una confisca generica in alternativa, le richieste successive tendenti a individuare i beni sono esecuzione del provvedimento.
  • Se due giudici ordinari si dichiarano contemporaneamente incompetenti si configura conflitto ai sensi dell'art.28 c.p.p.; la risoluzione spettante alla Corte di Cassazione può ricondurre la competenza alla regola speciale o all'interpretazione più coerente con il provvedimento originario.
  • In sede pratica, prima di proporre o inviare istanze di sequestro/confisca per equivalente, è fondamentale verificare data e contenuto dei provvedimenti di prevenzione e l'esistenza di relazione informative (ex art.36 d.lgs.159/2011) che attestino l'effettiva mancata rinvenibilità dei beni originariamente sottoposti a sequestro.

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