Cassazione Penale, Ordinanza n. 04073/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per reati fallimentari. Il ricorso articolava due censure: la prima denunciava violazione di legge nella valutazione degli elementi probatori, ma in realtà riproponeva in modo sostanzialmente identico le doglianze già formulate in appello, chiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio; la seconda lamentava l'erronea applicazione dell'art. 157 c.p. e la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub a), assumendo che il termine fosse spirato. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico e inammissibile, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato, poiché l'aggravante riconosciuta ai sensi dell'art. 219, comma 1, l. fall. comportava un termine massimo di prescrizione di 18 anni e 9 mesi, ancora non decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha escluso sia la deducibilità del primo motivo, perché meramente reiterativo e diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, sia la fondatezza del secondo, perché il termine massimo di prescrizione, calcolato in ragione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, l. fall., non era ancora maturato.
Norme richiamate
art. 216, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato come base normativa dei reati fallimentari oggetto della condanna di merito.
art. 219, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
L'aggravante ivi prevista è stata considerata ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, fissato in 18 anni e 9 mesi.
art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato tra le disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna di primo grado e parzialmente riformata in appello.
È stata ritenuta non erroneamente applicata, poiché il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della decisione.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già disattese dal giudice di appello senza una critica argomentata specifica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Ai fini della prescrizione, la presenza di un'aggravante riconosciuta in sentenza incide sul calcolo del termine massimo di estinzione del reato secondo la disciplina applicabile, con conseguente infondatezza della doglianza che assuma il decorso del termine senza tener conto dell'aumento derivante dall'aggravante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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