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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16839/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che le doglianze, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza. Quest'ultimo aveva negato la misura alternativa perché, allo stato, non era possibile formulare una prognosi favorevole di non recidivanza, in ragione dei numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative seguite da nuove commissioni di reati e dell'assenza di una concreta prospettiva lavorativa o di una valida progettualità esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, fondato sull'impossibilità di formulare una prognosi positiva di non recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato implicitamente quale misura alternativa richiesta, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere negato quando il giudice di sorveglianza ritenga non formulabile una prognosi favorevole di non recidivanza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimo quando il giudice fondi la decisione su elementi concreti dai quali desuma l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di non recidivanza, come precedenti penali significativi, recidive dopo precedenti misure alternative e assenza di un serio progetto di reinserimento.
  • La motivazione del tribunale di sorveglianza è sindacabile in cassazione solo nei limiti della sua adeguatezza e non manifesta illogicità; quando tali requisiti siano rispettati, la censura che miri a sostituire una diversa lettura degli elementi di fatto è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via automatica, la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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