Cassazione Civile, Sentenza n. 30578/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla trattenuta operata dalla società (a seguito di istanza cautelare della Procura della Corte dei conti) di parte del trattamento corrisposto a Balzamo (direttore esecutivo) e alla legittimità delle pattuizioni retributive cd. "superminimo" corrisposte al dirigente, con particolare riferimento alla loro validità dopo che Napoli Servizi è stata qualificata come società in house. Questione centrale: se, e da quando, alle società in house si applichino i limiti retributivi e il divieto di attribuire trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte eccedenti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha deciso la causa nel merito: ha rigettato la domanda originaria di Ferdinando Balzamo (cioè la richiesta di ottenere quanto trattenuto dalla società dal novembre 2013) e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di Napoli Servizi, condannando Balzamo alla restituzione delle somme percepite a titolo di superminimo nella misura eccedente la retribuzione dovuta in attuazione del contratto collettivo per i dirigenti del terziario a decorrere dal 1° luglio 2013. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio fra le parti
Norme richiamate
«Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.»
La Corte interpreta il comma 2-bis come estensione alle società in house delle limitazioni retributive proprie del pubblico impiego contrattualizzato: le società indicate devono adeguare le politiche di personale ai vincoli dell'amministrazione controllante, impedendo pertanto attribuzioni economiche non previste dalla contrattazione collettiva (cd. superminimo) dalla data in cui la norma era operativa
d.l. 17 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Nel testo la modifica introdotta da questo decreto (e dalla legge di conversione) ha reso operativa la disciplina del comma 2-bis per il periodo rilevante, contribuendo a stabilire il perimetro di applicazione delle limitazioni retributive alle società in house
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35)
Richiamato come fonte dei principi pubblicistici (trasparenza, oggettività, imparzialità) che devono ispirare il reclutamento e il conferimento degli incarichi nelle società in house; la Corte ribadisce che le società in house sono soggette a criteri analoghi a quelli delle pubbliche amministrazioni
Norma procedurale richiamata in relazione all'omessa pronuncia della Corte territoriale sull'eccezione di nullità delle pattuizioni retributive; la Corte di cassazione ha ritenuto l'omissione rilevante e ha ricondotto la censura nell'ambito dell'error in procedendo
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (n. 3 e n. 5) e alla qualificazione dei vizi denunciati; la Corte ha riqualificato e interpretato le censure secondo i corretti paradigmi di vizio
art. 384 cod. proc. civ. (secondo comma)
Norma che ha consentito alla Corte di cassazione, per ragioni di economia processuale e perché la questione era di diritto, di decidere la causa nel merito senza rinviare ad altra giurisdizione
Massime di principio
- Se una società è qualificata come società in house che rientra nell'ambito dell'art. 18 d.l. n. 112/2008 (come modificato), deve adeguare le proprie politiche retributive ai vincoli dell'amministrazione controllante: non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva (superminimi) dalla data in cui la disciplina speciale è operativa
- Pagamenti effettuati in epoca anteriore alla qualificazione in house o prima dell'entrata in vigore della disciplina derogatoria possono rimanere validi; quale data rilevante per la declaratoria di nullità è quella in cui la disciplina pubblicistica comincia ad applicarsi al rapporto
- Le azioni e le pronunce della Corte dei conti (procedimenti contabili) sono distinte dalle azioni del giudice ordinario: l'esito del giudizio contabile non esclude in automatico la valutazione di nullità delle pattuizioni retributive davanti al giudice ordinario, salvo che il principio non sia espressamente vincolante nel caso concreto
- In caso di controversia su pattuizioni retributive in società partecipate pubbliche, il datore (società in house) può agire per la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al contratto collettivo a decorrere dalla data in cui si applicano i vincoli pubblicistici
- I giudici devono pronunciarsi esplicitamente sulle eccezioni processuali rilevanti (es. nullità delle pattuizioni): l'omessa pronuncia può costituire motivo per cassazione e, se si tratta di questione di diritto, la Corte di cassazione può decidere il merito senza rinvio
- Per valutare i rischi in situazioni analoghe, verificare con attenzione: (i) la data di qualificazione della società come in house, (ii) la normativa vigente in quella data, (iii) la fonte contrattuale che disciplina la retribuzione e (iv) la presenza di eventuali provvedimenti amministrativi o contabili che abbiano inciso sulle corresponsioni
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