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Sentenza

Sentenza n. 14308/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno del 22.2.2022, notificato in data 22.3.2022, di diniego della richiesta di cittadinanza italiana -OMISSIS- presentata ai sensi dell'art. 5 L. n. 91/1992; nonché, per quanto occorrer possa, del parere -OMISSIS-del 09/02/2022 con cui il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 91/92;

Giustizia amministrativa202212689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per matrimonio fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, con parere favorevole al diniego reso dal Consiglio di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, mediante trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il provvedimento non consentisse di comprendere i presupposti fattuali e giuridici del diniego. Ha inoltre sostenuto che l’acquisto della cittadinanza per matrimonio integrasse un diritto soggettivo e che l’amministrazione potesse negarlo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, soltanto in presenza di specifiche condanne penali o di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nella specie non individuati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanze istruttorie, sono state acquisite la relazione riservata dei servizi di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato. Dalla relazione è emerso che il ricorrente era sospettato di collaborazione con apparati informativi governativi del Pakistan.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione. Sebbene la cittadinanza per matrimonio integri, in via ordinaria, un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, tale posizione si affievolisce a interesse legittimo quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; tale situazione ricorreva nel caso concreto. La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata respinta: quando il diniego è fondato su informazioni riservate, sottratte all’accesso, la comunicazione ex art. 10-bis non è esigibile, poiché il contraddittorio procedimentale non potrebbe consentire la conoscenza degli elementi posti a fondamento della decisione. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego. Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, acquisite e vagliate in sede istruttoria e confermate dal parere favorevole del Consiglio di Stato, integravano comprovati motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, anche in assenza di condanne o di specifici risvolti penali. La motivazione per relationem alla relazione riservata è stata ritenuta sufficiente: il provvedimento non doveva divulgare analiticamente fatti, fonti e valutazioni la cui ostensione avrebbe potuto compromettere le attività di prevenzione e controllo. La tutela del diritto di difesa è stata ritenuta assicurata dall’acquisizione della relazione in giudizio, con modalità riservate e senza estrazione di copia. Il Collegio ha inoltre attribuito particolare rilievo alla fonte istituzionale delle informazioni e alla necessità di una valutazione prognostica rigorosa, diretta a escludere rischi per la sicurezza nazionale e dubbi sull’adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente; le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    Disciplina la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    Consente di negare la cittadinanza per matrimonio in presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; tale valutazione attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale e determina l’affievolimento della posizione del richiedente a interesse legittimo.

  • art. 8, comma 1, l. 91/1992

    Prevede l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato nel procedimento di diniego della cittadinanza, parere che nel caso concreto è risultato favorevole al diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta giustificata quando il provvedimento si fonda su informazioni riservate non ostensibili, incompatibili con una comunicazione dettagliata degli elementi ostativi.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego fondato su ragioni di sicurezza nazionale è adeguata quando consente di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione, anche mediante rinvio per relationem a una relazione riservata, senza indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti acquisiti.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998

    Sottrae all’accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; tale regime giustifica la mancata ostensione delle informazioni riservate.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Disciplina la trasmissione all’autorità giudiziaria dei documenti classificati e la loro conservazione riservata, garantendo alle parti la visione senza possibilità di estrarne copia.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato quale base per la motivazione mediante riferimento a un precedente conforme del medesimo Tribunale.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul diniego della cittadinanza richiesta per matrimonio, la posizione del richiedente, normalmente qualificabile come diritto soggettivo, si affievolisce a interesse legittimo quando il diniego sia fondato sull’esercizio del potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; in tale ipotesi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
  • Il diniego della cittadinanza per matrimonio può essere fondato su informazioni riservate provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, anche in assenza di condanne penali o di risvolti penalmente rilevanti, quando tali informazioni evidenzino un rischio prognostico per la sicurezza della Repubblica.
  • Quando il diniego della cittadinanza è fondato su informazioni classificate o riservate, la motivazione può essere resa per relationem alla relazione degli organismi di sicurezza e non deve divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne, se la loro ostensione può compromettere attività di prevenzione o controllo; è sufficiente che l’atto renda comprensibile la ragione sostanziale del diniego.
  • In presenza di informazioni riservate non ostensibili, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento quando il contraddittorio procedimentale non potrebbe consentire all’interessato di conoscere gli elementi decisivi posti a fondamento del diniego.
  • La tutela difensiva rispetto a documenti classificati può essere assicurata mediante la loro acquisizione nel giudizio amministrativo con modalità idonee a preservarne la riservatezza, consentendo alle parti la visione secondo le prescrizioni giudiziali senza estrazione di copia.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione della sicurezza nazionale può utilizzare parametri rigorosi e prognostici: l’amministrazione può negare lo status quando, sulla base di fonti istituzionali, non sia possibile escludere un pericolo per la Repubblica o una futura inaffidabilità del richiedente rispetto ai valori costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e ripartoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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