Cassazione Penale, Sentenza n. 44643/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere del 14/01/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo il sequestro preventivo della G.T. Gas s.r.l. Il ricorrente contestava la violazione degli artt. 125 c.p.p. e 512-bis c.p., denunciando motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di interposizione fittizia, l'omessa valutazione della documentazione difensiva attestante la capienza patrimoniale di BOVA Antonio, la non considerazione di precedenti provvedimenti favorevoli a BOVA (rigetto della misura di prevenzione e successiva assoluzione) e l'erronea valutazione del rilievo temporale tra la conoscenza del procedimento e la cessione delle quote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative (riproduzione di motivi già esposti al riesame) e prive della specificità richiesta per l'impugnazione in Cassazione, e ha escluso vizi di legge nell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame ha fornito motivazione adeguata e coerente sulla sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 512-bis (valutando elementi quali precedenti procedimenti contro BOVA, movimenti bancari, intercettazioni e dichiarazioni di terzi, oltre alla prova che BOVA continuava ad esercitare funzione di fatto), ha motivato in modo logico anche sul rilevo del decorso del tempo e sull'incompatibilità della tesi difensiva relativa all'assunzione come pubblico dipendente. La Corte ha inoltre ribadito principi di diritto: il dolo specifico di 512-bis può sussistere anche in presenza di un fondato timore dell'avvio della procedura di prevenzione; la posizione del terzo interposto rileva se consapevole della fittizietà. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato è qualificato come trasferimento fraudolento di valori finalizzato a eludere le misure di prevenzione; il dolo specifico può consistere nel fondato timore dell'avvio della procedura di prevenzione e si consuma con l'intestazione fittizia, a prescindere dall'esito successivo della procedura
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia assolto i minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione, quindi non sussiste violazione
art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Fondamento normativo del ricorso per Cassazione impugnato; la Corte ricorda che tali motivi vanno specificamente enucleati e collegati alle ragioni decisorie del giudice del merito, altrimenti il ricorso è inammissibile
Richiamato per principio di concorso: il terzo interposto risponde a titolo di concorso se la sua condotta, consapevole e volontaria, concorre alla realizzazione dell'interesse protetto dalla norma (basta la coscienza della fittizietà per la responsabilità del concorrente)
Norma invocata per la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi non possono limitarsi a riprodurre le argomentazioni già svolte nei gradi di merito: devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrano la decisività del vizio denunciato, pena l'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non effettua una nuova valutazione di merito sui fatti o una rivalutazione delle fonti di prova: è ordinariamente chiamata a verificare la presenza di vizi di diritto o di una motivazione manifestamente carente.
- Il reato previsto dall'art. 512-bis è delitto di pericolo astratto e si consuma con l'intestazione fittizia; il dolo specifico è compatibile con la sussistenza di un fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione, anche se la misura non è poi adottata.
- La condotta del terzo interposto è rilevante se vi è consapevolezza della fittizietà dell'operazione; non occorre che tutti i concorrenti condividano il medesimo grado di dolo tipico, basta la coscienza e volontà di concorrere alla realizzazione dell'intestazione fittizia.
- Il mero decorso del tempo tra la conoscenza del procedimento e la cessione non esclude automaticamente il dolo elusivo: la valutazione è fattuale e dipende dal contesto, dal valore del bene e dalle altre circostanze indiziarie.
- La successiva assenza di applicazione di misure di prevenzione o una sentenza di proscioglimento/assoluzione non annullano ex post la valutazione prognostica ex ante sulla sussistenza del rischio di elusione al momento del trasferimento.
- Per contestare la motivazione del giudice del merito in Cassazione occorre dimostrare che essa è del tutto carente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche meramente alternative o valutazioni diverse di segno opposto non sono sufficiente causa di annullamento.
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