Cassazione Penale, Sentenza n. 6909/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il porto di un coltello a serramanico (lunghezza complessiva 18 cm, lama 8 cm) asserendo: 1) che il coltello gli era stato regalato e che lo aveva dimenticato nella tasca del giubbotto (per cui esisterebbe un "giustificato motivo"); 2) che, per le caratteristiche dell'arma e la presunta non occasionalità del fatto, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'ipotesi di lieve entità ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110; 3) che avrebbero dovuto essere riconosciute le attenuanti generiche con contenimento della pena nei minimi edittali (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di merito che aveva condannato Omar Tucci a tre mesi di arresto e a 500 euro di ammenda. La Corte ha ritenuto insufficiente e meramente assertiva la circostanza del regalo/dimenticanza come "giustificato motivo", richiamando il criterio che il giustificato motivo richiede esigenze particolari corrispondenti a comportamenti leciti valutati rispetto alla natura dell'oggetto, alla sua funzione, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore e ai luoghi. Ha inoltre rigettato le doglianze sul riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva valutato non probanti le modalità del rinvenimento e aveva considerato la pena congrua anche alla luce di una successiva condanna per fatto analogo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
L'art. 4 vieta il porto di armi o strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo; la Corte interpreta il "giustificato motivo" in senso restrittivo, richiedendo esigenze particolari e corrispondenza a comportamenti leciti valutati rispetto alla natura dell'oggetto, alla sua funzione, alle modalità, alle condizioni soggettive e ai luoghi.
Riguarda il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha valutato che le attenuanti generiche e il contenimento della pena non erano giustificati alla luce della non occasionalità della condotta e di precedenti condanne similari.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 11356 del 06/10/2005
Precedente interpretativo che specifica i criteri per ritenere sussistente il "giustificato motivo", richiamato dalla Corte per rigettare l'argomentazione basata sulla dimenticanza/ regalo.
Massime di principio
- Il mero sostenere che un'arma sia stata ricevuta in regalo e "dimenticata" non costituisce automaticamente un "giustificato motivo": è necessaria una valutazione concreta delle esigenze dell'agente rispetto alla natura e alla funzione dell'oggetto, alle modalità del fatto e al luogo.
- Per qualificare l'ipotesi come di lieve entità è necessario un concreto apprezzamento delle caratteristiche dell'arma e della occasionalità della condotta; precedenti condanne o comportamenti non occasionali ostano al riconoscimento della diminuzione di pena.
- Le attenuanti generiche non vengono automaticamente riconosciute: il giudice le attribuisce solo dopo aver bilanciato le circostanze favorevoli con la gravità dell'offesa e l'eventuale recidiva o reiterazione di condotte analoghe.
- In sede di cassazione le affermazioni meramente assertive che non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata sono destinate a essere dichiarate infondate o inammissibili.
- Il rigore nella valutazione del "giustificato motivo" è più stringente per oggetti atti ad offendere (es. coltelli a serramanico): chi porta tali strumenti in luogo pubblico deve fornire elementi probatori concreti e coerenti per giustificarne il porto.
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