Cassazione Penale, Ordinanza n. 30471/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello contestando: 1) la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di danneggiamento, deducendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, senza indicare specifici vizi della motivazione o travisamenti della prova. Quanto alle attenuanti generiche, osserva che la motivazione di merito è immune da illogicità e che il mancato riconoscimento può essere fondato sull'assenza di elementi positivi, non essendo tali attenuanti un diritto dell'imputato. Sul punto della recidiva, ritiene corretto il richiamo del giudice di merito ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla necessità di valutare in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali, onde verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
Norme richiamate
I precedenti penali e la recidiva vanno valutati in concreto, rapportando il fatto per cui si procede alle precedenti condanne e verificando se esse siano indice di una perdurante inclinazione al delitto.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi o circostanze positive; non si tratta di un diritto automatico dell'imputato.
In cassazione non è consentita una mera rilettura del fatto o una diversa valutazione delle prove in assenza di specifici vizi motivazionali o travisamenti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, se non si indicano specifici vizi di motivazione o travisamenti decisivi.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dalla sola mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato, non essendo esse riconoscibili come beneficio automatico.
- La recidiva deve essere apprezzata in concreto, mediante un giudizio individualizzato sul rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non può fondarsi soltanto sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro distanza temporale.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze o per censure di merito non consentite, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →