Cassazione Civile, Ordinanza n. 11961/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice principale e di due fideiussori per somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente, cambiali insolute e ricevute bancarie anticipate e poi tornate insolute. Gli opponenti contestavano la prova del credito, deducendo l’illegittima applicazione di una clausola di usura piazza, della capitalizzazione trimestrale, del tasso di sconto e della commissione di massimo scoperto, e chiedevano anche in via riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente pagato e il risarcimento dei danni. In appello la domanda della banca/cessionaria veniva solo parzialmente accolta: riconosciuta la prova del credito relativo al portafoglio commerciale e confermata la nullità di capitalizzazione e commissione di massimo scoperto, con rideterminazione del saldo del conto; respinte invece le domande risarcitorie dei fideiussori e dichiarate inammissibili le deduzioni sulla nullità delle fideiussioni per mancata proposizione di appello incidentale. Con il ricorso per cassazione i fideiussori deducevano: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle norme relative alla prova del credito per il portafoglio commerciale, sostenendo che la banca avrebbe dovuto produrre le ricevute bancarie insolute o gli estratti conto con gli addebiti; 3) violazione delle norme sulla nullità delle fideiussioni ex art. 1956 c.c., assumendo che la nullità fosse rilevabile d’ufficio e che non fosse necessaria impugnazione incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era esistente, comprensibile e non affetta da anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva valorizzato sia la documentazione prodotta dalla banca sia la mancata contestazione specifica degli estratti conto; il ricorso, inoltre, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità: pur ammettendo che la nullità della clausola di deroga all’art. 1956 c.c. sia rilevabile d’ufficio, la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano indicato se i fatti costitutivi dell’eccezione fossero stati tempestivamente allegati in primo grado, e ha ribadito che la tutela derivante dall’art. 1956 c.c. è eccezione in senso stretto, soggetta a preclusioni processuali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità e per qualificare i motivi di ricorso come denuncianti violazioni di legge e nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
La Corte lo richiama con riferimento al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.
È menzionato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte esclude l’esistenza di un vizio motivazionale rilevante.
È richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
È richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
La Corte esclude che la decisione d’appello abbia errato nel riparto dell’onere probatorio, poiché il ricorso mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove.
È invocato nel secondo motivo in relazione alla dedotta mancanza di buona fede della banca nella gestione del rapporto.
È richiamato nel secondo motivo come norma sull’adempimento diligente del mandatario, ma non viene ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
È richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavi un vizio della sentenza impugnata.
È richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavi un vizio della sentenza impugnata.
È invocato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria degli estratti conto e della loro mancata contestazione.
È richiamato nel secondo motivo in relazione all’accesso alla documentazione bancaria necessaria per provare il credito.
È richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni o della clausola di deroga.
La Corte ribadisce che la tutela prevista dalla norma ha natura di eccezione in senso stretto e richiede la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi; la nullità della clausola di deroga è rilevabile d’ufficio solo se dagli atti risultano tutti i presupposti fattuali.
È richiamato nel terzo motivo in connessione all’opposizione a decreto ingiuntivo e alle preclusioni difensive.
È richiamato nel terzo motivo in relazione alle preclusioni e alla necessità di dedurre tempestivamente i fatti costitutivi dell’eccezione.
È richiamato nel terzo motivo in tema di preclusioni in appello e di necessità dell’appello incidentale secondo la Corte territoriale.
È citato per la trattazione in camera di consiglio.
È citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato.
È richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’assenza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è più sufficiente il mero difetto di esaustività o di completezza.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- In tema di prova del credito bancario, la produzione documentale può essere ritenuta sufficiente se il giudice di merito la reputa idonea e se le contestazioni della controparte non sono specifiche; il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente quali documenti siano stati contestati e in che modo.
- La nullità di una clausola di deroga a norme sulla fideiussione può essere rilevata d’ufficio, ma tale rilievo non elimina le preclusioni relative all’eccezione sostanziale da cui dipende l’operatività della tutela derogata, quando questa abbia natura di eccezione in senso stretto.
- Chi invoca in cassazione la nullità della clausola che deroga all’art. 1956 c.c. deve allegare con precisione di avere tempestivamente dedotto i fatti costitutivi dell’eccezione nel giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La mera esistenza di un saldo negativo o di difficoltà economiche del debitore principale non basta, da sola, a integrare la prova richiesta per l’applicazione della tutela prevista dall’art. 1956 c.c., essendo necessario dimostrare la concessione di nuovo credito senza autorizzazione del fideiussore e in presenza di un consapevole peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
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