Cassazione Penale, Sentenza n. 4929/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente (patente revocata) con concessione delle attenuanti generiche e pena di 20 giorni di arresto sospesa, rilevando: contraddittorietà e illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva (art. 495 c.p.p.); violazioni procedurali (nullità) tra cui l'assenza di prova che il verbale amministrativo, su cui si fonda la recidiva biennale, sia divenuto esecutivo; mancata notificazione del decreto che disponeva il giudizio d'appello al domicilio eletto, con conseguente lesione del diritto di difesa. Denunciava inoltre che l'onere della prova della definitività del verbale amministrativo gravava sull'autorità amministrativa e che la Corte territoriale aveva errato nel presumere la definitività dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza processuale relativa alla mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello all'imputato, con conseguente celebrazione dell'udienza di appello senza rispetto del contraddittorio. Per tale motivo la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 30/06/2023 è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre osservato che la questione sulla prova dell'esecutività del verbale utile alla recidiva riguarda il precedente del 08/03/2018 e non l'infrazione del 19/10/2019, ma il vizio processuale è stato ritenuto assorbente.
Norme richiamate
Norma che sanziona la guida senza patente; la Corte richiama che, ai fini della recidiva, è necessario l'accertamento esecutivo dell'illegittimità amministrativa (verbale) e che tale esecutività deve risultare dagli atti.
art. 495, co. 2, codice di procedura penale
Riguarda l'assunzione di determinate prove su istanza delle parti; il ricorrente lamenta che non sia stata assunta una prova decisiva prevista da tale disposizione.
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti formali delle deduzioni nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei limiti richiesti dalla norma.
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020 (e successive modifiche normative citate)
Norme emergenziali che consentono, tra l'altro, la celebrazione di udienze con conclusioni scritte e talune semplificazioni processuali; la Corte considera che l'udienza di appello si sia svolta in tale contesto normativo ma che ciò non legittima l'assenza del contraddittorio per mancata notifica.
art. 5 del decreto-legge 8/2016 (richiamato nella giurisprudenza citata)
Norma richiamata per la nozione di recidiva quando reati sono trasformati in illeciti amministrativi: la ricorrenza di comportamenti depenalizzati può rilevare ai fini della recidiva solo se l'illecito amministrativo è risultante in provvedimento esecutivo.
Sez. U, n. 42792/2001 (Policastro) - giurisprudenza
La Corte ha richiamato il precedente per giustificare l'accesso agli atti da parte del giudice di legittimità al fine di verificare la fondatezza di un vizio processuale sollevato.
Sez. 6, n. 8048/2019 (Lannarina) e Sez. 2, n. 11632/2019 (Galati) - giurisprudenza
Precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui la nullità per violazione del contraddittorio è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto che dispone il giudizio d'appello all'imputato (quando è stato eletto domicilio) determina una nullità assoluta dell'udienza di appello per violazione del contraddittorio, rilevabile anche in Cassazione.
- L'onere di provare che un verbale amministrativo sia divenuto esecutivo (e dunque idoneo a fondare una recidiva amministrativa/penale) grava sull'autorità che lo invoca; tale esecutività non può essere presunta a carico dell'imputato.
- Quando la recidiva penale è fondata su precedenti trasformati in illeciti amministrativi, è indispensabile acquisire la prova dell'esecutività del provvedimento amministrativo relativo al precedente.
- Se un vizio procedurale inficia il contraddittorio in appello, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre che il nuovo giudizio sia celebrato da altra sezione per garantire imparzialità e corretto svolgimento del processo.
- Le doglianze processuali rilevanti (notifiche, contraddittorio, acquisizione di prove decisive) possono essere dedotte anche in sede di legittimità e la Corte può accedere agli atti per verificarne l'effettività.
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