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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27839/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia nasce da una decisione della Corte d'appello che, accolto il gravame e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Bolzano, ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi e ha disposto l'immediata restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1282, 1284 e 2033 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di interessi legali sulle somme da restituire, domanda che egli assumeva ritualmente formulata in appello. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge e con motivazione contraddittoria. La resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, osservando che, a fronte di una specifica richiesta di interessi legali sulle somme restituende, la Corte d'appello si era limitata a disporre la restituzione senza statuire sugli interessi. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che gli interessi legali sulle somme pagate in esecuzione della sentenza poi annullata devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda sul riconoscimento degli interessi e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata statuizione sulla domanda di interessi integra omissione di pronuncia

  • art. 1282 c.c.

    richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute e da restituire

  • art. 1284 c.c.

    richiamato quale base normativa della misura degli interessi legali

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in tema di ripetizione di indebito e restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi annullata

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

Massime di principio

  • Quando una parte chiede in appello la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi annullata, il giudice deve pronunciarsi espressamente anche sulla domanda di interessi legali, se ritualmente proposta.
  • In tema di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza successivamente caducata, gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dal giorno del pagamento.
  • L'omessa pronuncia su una domanda accessoria espressamente formulata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente a tale capo.
  • L'accoglimento del motivo che investe una statuizione pretermessa assorbe le censure ulteriori che riguardano capi dipendenti della decisione, come quello sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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