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Sentenza

Sentenza n. 4490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato esclusivamente sulla base dei precedenti penali del coniuge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina nigeriana, coniugata con un connazionale dal 2009, aveva presentato nel 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego, aveva respinto l’istanza nel 2022 valorizzando segnalazioni di polizia e due sentenze di patteggiamento a carico del marito, relative rispettivamente a reati contro la fede pubblica e a resistenza a pubblico ufficiale. La richiedente aveva impugnato il diniego deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di personalità della responsabilità penale e omessa considerazione della propria condotta individuale e della piena integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che il contesto familiare e i precedenti penali del coniuge potessero essere valutati nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità della richiedente. In appello è stata dedotta la violazione dell’art. 27 Cost., dell’art. 6 della legge n. 91/1992, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 2 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. L’appellante ha evidenziato che il primo precedente era anteriore al matrimonio, risalente e di modesta gravità; che il secondo riguardava una vicenda di violenza endofamiliare nella quale ella era persona offesa e aveva denunciato i fatti; che non sussistevano regia familiare, condivisione di schemi devianti, collaborazione o fruizione familiare dei proventi del reato; e che l’Amministrazione aveva omesso di valutare la sua continuità lavorativa e contributiva, la proprietà dell’abitazione, la presenza di quattro figli e la propria condotta incensurata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego di cittadinanza, fatti salvi il riesercizio del potere amministrativo e il rispetto degli effetti conformativi della decisione. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità e che l’istruttoria può estendersi al contesto familiare, compresi i precedenti penali del coniuge. Tuttavia, la responsabilità o la condotta penalmente rilevante del familiare non possono essere automaticamente trasferite alla richiedente: l’Amministrazione deve verificare in concreto se il disvalore del fatto sia idoneo a proiettarsi oltre la sfera personale del condannato e se sussistano correlazioni comportamentali della richiedente, quali concorso, complicità, protezione reciproca, condivisione di schemi devianti, regia familiare o fruizione familiare dei proventi del reato. Nel caso concreto, il primo precedente del coniuge era risalente, anteriore al matrimonio e alla finestra temporale rilevante per la naturalizzazione, oltre che qualificato dal giudice penale come vicenda di modesta gravità e di carattere occasionale. Il secondo episodio traeva origine da violenza endofamiliare nella quale la richiedente era persona offesa e aveva attivato l’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, gli elementi relativi alla sua stabile integrazione lavorativa, reddituale, contributiva e familiare non erano stati specificamente contestati dall’Amministrazione. Il diniego e la sentenza di primo grado non contenevano alcuna motivazione concreta sui presunti riflessi trasmissivi della condotta del coniuge né sulle correlazioni tra la richiedente e gli schemi devianti. Il generico richiamo alla possibilità che il vincolo affettivo inducesse ad agevolare il coniuge è stato ritenuto insufficiente e non coerente con gli elementi fattuali acquisiti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 5 l. 91/1992

    È richiamato con riguardo al diritto del coniuge dello straniero naturalizzato al riconoscimento dello status civitatis, salvo la sussistenza dei fattori ostativi previsti dalla legge.

  • art. 6 l. 91/1992

    È richiamato per delimitare i fattori ostativi tassativi alla concessione o al riconoscimento della cittadinanza; la valutazione discrezionale non consente di attribuire automaticamente rilievo ostativo ai precedenti del coniuge.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede il preavviso di diniego comunicato alla richiedente prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e coerente; nel caso esaminato il diniego è stato annullato perché non aveva esplicitato i riflessi trasmissivi della condotta del coniuge né le correlazioni comportamentali della richiedente con gli schemi devianti.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale impedisce di trasferire automaticamente sulla richiedente le conseguenze dei precedenti penali del coniuge, ferma la possibilità di valutarli come elementi del contesto familiare se concretamente correlati alla posizione dell’istante.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    "fatti non specificamente contestati"

    I fatti allegati dalla richiedente relativi alla propria integrazione, se non specificamente contestati dall’Amministrazione costituita, possono essere posti a fondamento della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell’oscuramento dei dati personali relativi alla parte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve formulare una prognosi sull’affidabilità, sull’integrazione e sulla possibile pericolosità del richiedente, considerando sia i fatti penalmente rilevanti sia gli elementi di prevenzione e la condotta complessiva dell’interessato.
  • I precedenti penali del coniuge o di un familiare possono essere valutati nell’istruttoria sulla cittadinanza, ma non possono determinare automaticamente il diniego per fatto altrui: l’Amministrazione deve accertare e motivare in concreto la capacità del disvalore del reato di proiettarsi oltre la sfera personale del condannato.
  • La rilevanza ostativa dei reati del coniuge richiede l’individuazione di una concreta correlazione comportamentale della richiedente con la condotta deviante, quale concorso, complicità, protezione reciproca, condivisione degli schemi devianti, regia familiare o fruizione familiare dei proventi del reato.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza non può esaurirsi nel richiamo generico al vincolo coniugale o alla possibilità astratta che il legame affettivo favorisca comportamenti illeciti; deve confrontarsi con la natura, la gravità, la risalenza e il contesto dei precedenti del familiare e con gli elementi individuali di integrazione del richiedente.
  • Quando il precedente del familiare è risalente, anteriore all’instaurazione del rapporto coniugale, di modesta gravità e privo di collegamenti con la richiedente, e un ulteriore episodio riguarda violenze subite e denunciate dalla stessa richiedente, tali elementi non possono sorreggere da soli una prognosi di inaffidabilità o di mancata integrazione.
  • L’annullamento del diniego di cittadinanza per difetto di motivazione non comporta automaticamente l’obbligo di concedere lo status civitatis, ma impone all’Amministrazione il riesercizio del potere nel rispetto delle coordinate conformative stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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