Cassazione Civile, Ordinanza n. 22927/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla parte oggetto di censura e ha rinviato al Tribunale di Nuoro in diversa composizione affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo non accolta e motivi compiutamente la decisione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo derivante da tre contratti di finanziamento chirografario e da saldi negativi di due conti correnti. Il giudice delegato aveva respinto integralmente la domanda per asserita mancata prova del credito; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo in parte la domanda, ammettendo i crediti da conto corrente e confermando il rigetto per i finanziamenti. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, nullità del decreto per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il tribunale si fosse limitato a una formula apodittica sull'inosservanza dell'onere probatorio senza spiegare quali elementi del credito fossero mancanti e perché le prove prodotte fossero insufficienti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1218 c.c., 115 c.p.c. e 99 l. fall., lamentando che il tribunale avesse addossato alla banca la prova dell'inadempimento del debitore mutuatario, mentre tale onere sarebbe ricaduto sul debitore. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione del decreto era meramente tautologica e priva di effettiva spiegazione; ha assorbito il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una effettiva e comprensibile motivazione integra nullità del provvedimento per motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva; la sua totale assenza o apparenza integra violazione di rango costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità derivante da motivazione apparente è deducibile come vizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erroneo richiamo a questo parametro non determina inammissibilità se il vizio è chiaramente descritto nel contenuto del motivo.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'onere della prova dell'inadempimento non graverebbe sul creditore, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione della prova; la censura è stata assorbita.
Richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione allo stato passivo; la censura è stata assorbita.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- Quando il giudice decide una domanda di ammissione al passivo facendo applicazione delle regole sull'onere della prova, deve indicare in modo intelligibile quali fatti rilevanti ritenga non provati e perché le prove offerte siano insufficienti; una motivazione puramente assertiva o tautologica è apparente e determina nullità del provvedimento.
- La motivazione apparente sussiste anche se il giudice richiama correttamente un principio di riparto dell'onere probatorio ma non spiega, in concreto, quali specifici elementi della fattispecie siano rimasti sforniti di prova.
- L'erronea indicazione del parametro di legittimità nel ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando il vizio denunciato risulti comunque chiaramente individuato dall'esposizione del motivo.
- In presenza di accoglimento del primo motivo per vizio di motivazione, i motivi ulteriori che attengono al merito della ripartizione dell'onere probatorio possono restare assorbiti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e nuova motivazione.
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