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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14552/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per estorsione aggravata in concorso; in appello le parti avevano raggiunto un accordo processuale con rinuncia ai motivi di appello salvo quello sul trattamento sanzionatorio e con concorde determinazione della pena, poi recepita dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., sostenendo che le risultanze processuali avrebbero imposto di escluderne i presupposti e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio andava rivisto rispetto a quello concordato. Successivamente, il difensore munito di procura speciale rinunciava al ricorso chiedendone l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la rinuncia all'impugnazione produce inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. d), e 589 c.p.p. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla rinuncia, il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. è un negozio processuale unitario e vincolante nella sua integralità: chi aderisce all'accordo non può poi impugnarlo per ottenere una pena diversa, salvo il caso di illegalità della pena concordata. In ogni caso, poiché l'unica aggravante contestata era già stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, la censura volta a escluderla difettava di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 500 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'aggravante applicata al fatto di estorsione; la Corte non entra nel merito della sua fondatezza, rilevando l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la carenza di interesse a contestare un'aggravante già ritenuta subvalente.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 589 c.p.p.

    Norma richiamata in combinazione con l'art. 591 c.p.p. per affermare l'effetto processuale della rinuncia al ricorso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel procedimento con accordo sulla pena e rinuncia ai motivi di impugnazione, l'accordo è vincolante nella sua integralità; il giudice non può applicare una pena diversa da quella concordata, salvo illegalità della pena.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per affermare che le parti esercitano un potere dispositivo attraverso un negozio processuale liberamente stipulato, non unilateralmente modificabile dopo la sua consacrazione nella decisione del giudice, salvo illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la decisione di appello recepisce un accordo sulla pena collegato alla rinuncia ai motivi di impugnazione, il patto processuale ha natura unitaria e vincola le parti nella sua integralità; non è consentito impugnarlo per ottenere una pena diversa, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
  • L'impugnazione volta a contestare un'aggravante già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti non è sorretta da interesse attuale e concreto se non incide sul risultato sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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