Cassazione Civile, Ordinanza n. 10374/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero dei contributi, connesso al diniego degli sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 118, della L. n. 190/2014. La società/ditta ricorrente aveva assunto nel 2015 tre lavoratrici che prima prestavano attività alle dipendenze di altra società, la cui cessazione dei rapporti era formalmente avvenuta per dimissioni volontarie nel settembre 2014. Secondo il ricorrente, tali lavoratrici erano da considerare disoccupate nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge e non ricorreva un trasferimento d'azienda o di ramo tale da escludere l'esonero contributivo. Il ricorso per cassazione si articolava in quattro motivi: 1) omesso esame/travisamento delle dimissioni per giusta causa, dedotte come fatto decisivo; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., per mancata corretta qualificazione dei presupposti del trasferimento di azienda o ramo; 3) violazione dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, sostenendo che le lavoratrici fossero state formalmente disoccupate prima delle nuove assunzioni; 4) censura sulle spese di lite per asserita sperequazione tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello aveva già esaminato la vicenda e compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: i beni aziendali della precedente società erano stati di fatto trasferiti e ripartiti tra due nuove attività riconducibili agli ex soci, i lavoratori avevano proseguito senza apprezzabili interruzioni la medesima attività negli stessi luoghi, e le dimissioni formali non avevano interrotto in concreto i rapporti. Da ciò la Corte ha confermato la configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda tra imprese collegate ex art. 2359 c.c. e l'inapplicabilità dell'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014, che non spetta quando l'assunzione riguarda lavoratori che, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, avevano già un contratto a tempo indeterminato presso imprese controllate o collegate o comunque facenti capo allo stesso soggetto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto solo a contestare l'iniquità della regolazione delle spese, senza dedurre una specifica violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo non può essere usato per contestare genericamente la qualificazione giuridica degli effetti di un fatto, né per sovrapporre una diversa lettura delle prove a un fatto storico omesso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è esclusa quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto coerente con la norma applicata
il trasferimento di azienda o di ramo può desumersi dalla continuità dell'attività, dalla conservazione dell'organizzazione funzionale e dal passaggio del complesso dei beni e dei rapporti di lavoro
rileva per qualificare imprese tra loro collegate ai fini dell'operatività della disciplina richiamata dalla decisione
art. 1, comma 118, L. n. 190/2014
"L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge"
l'esonero contributivo è escluso se, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, il lavoratore aveva già un rapporto a tempo indeterminato presso imprese controllate, collegate o comunque riconducibili allo stesso soggetto
la valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo specifica deduzione di violazione dei limiti legali
le spese del giudizio seguono la soccombenza
la censura sulle spese non è ammissibile se si limita a lamentare in modo generico una pretesa sperequazione senza dedurre un vizio giuridico specifico
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Ai fini dell'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014 non conta la sola apparenza formale di una cessazione del rapporto, se il giudice accerta che l'attività lavorativa è proseguita senza soluzione di continuità presso soggetti collegati al precedente datore di lavoro.
- La nozione di trasferimento di azienda o di ramo va verificata in concreto, valorizzando il passaggio di un complesso organizzato di beni e la continuità funzionale dell'attività, non essendo decisiva la diversa etichetta formale attribuita alle vicende del rapporto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una contestazione della qualificazione giuridica dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere utilmente dedotta solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non valutabili o abbia disatteso il loro valore legale; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile se si limita a denunciare una percepita iniquità della regolazione senza indicare una specifica violazione di legge o un vizio processuale riconoscibile.
- In presenza di rigetto del ricorso, devono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione e, ove dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
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