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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1877/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 648 c.p. e 55 co. 9 D.Lvo n.231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.). Presentava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzabilità della documentazione bancaria proveniente dalla CARIFAC di Fabriano, censurandone la genuinità e il rispetto delle garanzie procedurali (richiamando artt. 190, 191, 248 e 354 c.p.p.); (2) vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato nei prelievi contestati, lamentando che i riconoscimenti operati dai militari non erano certi per almeno tre prelievi. In sede difensiva è stata inoltre rilevata l'intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la difesa non ha illustrato l'incidenza dell'ipotetica esclusione della documentazione sulla "prova di resistenza" e non si è confrontata con l'intero compendio probatorio che attribuiva rilevanza anche ad altri elementi (accertamenti degli organi di P.G., riconoscimento del prelievo delle 19:29 e coincidenze relative ad abbigliamento e autovettura). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato perché attiene a valutazioni di merito sui fatti e sulle prove, soggette al sindacato limitato della Cassazione; la motivazione dei giudici di merito è stata considerata logica e sufficiente. La Corte ha inoltre richiamato che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la dichiarazione della causa di non punibilità (prescrizione) sorta successivamente. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte conferma la rilevanza della fattispecie nei fatti accertati.

  • D. Lvo n. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.)

    Richiamato come norma riferita alla qualificazione della condotta; la sentenza impugnata è stata confermata anche rispetto a questa contestazione normativa.

  • art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p.

    Regole di ammissibilità e limiti del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tali limiti ritenendo che alcune censure costituiscano valutazioni di merito non sindacabili o che fossero aspecifiche rispetto all'incidenza sull'esito processuale.

  • artt. 190, 191, 248 e 354 c.p.p.

    Norme concernenti autenticità, formazione e utilizzabilità dei documenti: la Corte ha osservato che la difesa non ha dimostrato come l'esclusione della documentazione avrebbe inciso sulla prova complessiva, rendendo la censura inammissibile o infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito al riconoscimento delle cause di estinzione del reato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la dichiarazione della prescrizione sopravvenuta.

Massime di principio

  • In cassazione, chi contesta l'utilizzabilità di una prova documentale deve specificare e dimostrare l'incidenza che l'esclusione di tale prova avrebbe sull'insieme probatorio ("prova di resistenza"); altrimenti la censura è inammissibile per aspecificità o manifestamente infondata.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la credibilità delle testimonianze decise dai giudici di merito sono, di regola, non ammissibili in Cassazione o comunque soggette a controllo molto limitato: la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del merito se la motivazione è logica e coerente.
  • Le eccezioni sulla genuinità o utilizzabilità di documenti informatici richiedono indicazioni concrete su violazioni procedurali e sulla rilevanza di tali documenti per l'esito del processo; meri dubbi formali non bastano.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si forma un valido rapporto di impugnazione e, generalmente, non è possibile ottenere la dichiarazione giudiziale di cause di estinzione del reato sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
  • Il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; ciò incoraggia l'attenzione nella formulazione dei motivi di impugnazione.

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