Cassazione Civile, Ordinanza n. 06050/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’ente locale richiedeva maggiore IMU per gli anni 2012 e 2013 su un immobile sito in Roma, applicando un’aliquota superiore rispetto a quella versata dal proprietario. Il contribuente sosteneva che l’unità immobiliare dovesse beneficiare dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, deducendo che, ai fini del beneficio, fosse sufficiente l’utilizzo del bene come dimora abituale e che la Commissione regionale avesse erroneamente confuso l’esenzione con l’agevolazione, pretendendo anche la residenza anagrafica. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, assumendo che per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 la norma riconducesse comunque il trattamento di favore all’abitazione principale senza richiedere, per l’aliquota ridotta, il requisito della residenza anagrafica. L’ente resistente sosteneva la correttezza della decisione di merito, fondata sulla mancanza della residenza anagrafica nell’immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che il trattamento di favore IMU, sia nella forma dell’esenzione sia in quella dell’aliquota agevolata per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, presuppone comunque la nozione normativa di abitazione principale, definita come immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ha quindi escluso che fosse possibile scindere la dimora abituale dalla residenza anagrafica per ottenere il beneficio, e ha confermato la decisione di merito che aveva negato l’agevolazione per la pacifica assenza della residenza anagrafica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011
La Corte lo interpreta nel senso che il beneficio IMU è collegato all’abitazione principale, che richiede sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica; per gli immobili A/1, A/8 e A/9 non viene meno tale presupposto, mutando solo la forma del beneficio da esenzione ad aliquota agevolata.
art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011
Richiamato come disposizione che prevede l’aliquota applicabile agli immobili di categoria speciale ricompresi nel trattamento di favore dell’abitazione principale.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011
Richiamato come disposizione concernente la detrazione correlata al trattamento di favore per l’abitazione principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Indica la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini IMU, la nozione di abitazione principale richiede cumulativamente la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare; non è sufficiente uno solo dei due requisiti.
- Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 il trattamento di favore non si traduce in esenzione, ma in applicazione dell’aliquota e della detrazione previste dalla legge; tuttavia resta ferma la necessità che l’immobile integri la nozione normativa di abitazione principale.
- Non è consentita un’interpretazione che scinda il regime agevolato dall’abitazione principale espungendo uno dei requisiti legali della fattispecie agevolativa.
- Quando la mancanza della residenza anagrafica nell’immobile è pacifica, il giudice di merito può escludere legittimamente il beneficio IMU per abitazione principale o per il corrispondente regime agevolato degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
Come è indicizzato
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