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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16991/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) la mancata rilevazione dell'abolitio criminis per effetto della soppressione della disciplina incriminatrice relativa al reddito di cittadinanza; 2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, anche considerando le gravi condizioni di salute dell'imputata, e in particolare l'asserita mancanza di dolo in rapporto al rilievo ostativo della precedente condanna irrevocabile per il delitto di associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, e il secondo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e infondato alla luce del principio secondo cui l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio integra errore su legge penale che non esclude il dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha ritenuto infondate le doglianze sia sulla pretesa abolitio criminis sia sulla mancata sussistenza del dolo, richiamando l'orientamento secondo cui la disciplina abrogativa del reato relativo al reddito di cittadinanza conserva efficacia per i fatti commessi fino al termine della sua operatività e non viola il principio di retroattività della lex mitior; inoltre, l'ignoranza o l'errore sui requisiti per ottenere il beneficio integra errore su legge penale non scusante.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Costituiva la disposizione incriminatrice richiamata per le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua abrogazione non elimina la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha disposto l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, ma con salvezza delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina stessa.

  • art. 2, comma secondo, cod. pen.

    Il principio di retroattività della lex mitior è derogato dalla disciplina abrogativa richiamata, secondo la Corte, per ragioni non irragionevoli.

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    È richiamato come nuova incriminazione riferita ad analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

  • art. 5 cod. pen.

    L'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio è qualificato come errore su legge penale, che non esclude il dolo.

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Individua i requisiti richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza; la loro ignoranza o erronea percezione non esclude il dolo in relazione alla falsità delle dichiarazioni.

  • art. 416 cod. pen.

    È menzionato come precedente condanna irrevocabile della ricorrente, valorizzata dalla sentenza di merito quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda di beneficio.

Massime di principio

  • L'abrogazione della disciplina incriminatrice collegata al reddito di cittadinanza non comporta, per i fatti commessi durante la sua vigenza, l'applicazione della lex mitior se il legislatore ha espressamente mantenuto ferme le sanzioni penali per il periodo transitorio, e tale scelta non è di per sé irragionevole.
  • In tema di false dichiarazioni per ottenere un beneficio pubblico, l'erronea convinzione di avere diritto alla prestazione, quando dipende dalla mancata considerazione dei requisiti legali richiesti, integra un errore sulla legge penale o su un elemento normativo della fattispecie e non esclude il dolo.
  • Nel giudizio di legittimità, censure già sostanzialmente ripetitive di quelle proposte in appello, o che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le condizioni di salute dell'imputato non incidono automaticamente sull'elemento soggettivo: occorre che il ricorso si confronti con le valutazioni di merito sulla capacità di intendere e di volere, ove siano state espressamente affrontate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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