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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08423/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva ricevuto un verbale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che contestava l'illecito amministrativo di somministrazione fraudolenta di mera manodopera, ritenendo illegittimi gli appalti stipulati con una società poi fallita. Sulla base di tale verbale la società aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 362.954,82, relativo alla possibile irrogazione di sanzioni amministrative, a contributi e sanzioni richiesti da INPS e INAIL e al loro eventuale rimborso/manleva. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo che si trattasse di debiti o possibili debiti propri della società istante, quale unico effettivo datore di lavoro, non imputabili al fallimento. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo esaminato non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha rilevato d'ufficio che non era stata dimostrata la rituale notifica del ricorso al fallimento intimato, poiché mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui la notifica era stata perfezionata ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, essendo stata eseguita la notificazione a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisse la prova dell'avvenuta consegna del ricorso e della data di perfezionamento della notifica; tale mancanza integra non una mera nullità, ma l'inesistenza materiale della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 8/2016

    richiamato nel verbale ispettivo come base della contestazione di somministrazione fraudolenta di mera manodopera, ma non oggetto di interpretazione nel merito da parte della Corte

  • art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 8/2016

    richiamato nel verbale ispettivo come norma sanzionatoria, senza esame sostanziale da parte della Corte

  • art. 149 c.p.c.

    la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne l'avvenuta consegna, la data e l'identità del consegnatario

  • art. 291 c.p.c.

    non è applicabile la rinnovazione della notifica quando manchi l'avviso di ricevimento e la notificazione sia materialmente inesistente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rituale notificazione del ricorso al contraddittore è requisito ordinario di ammissibilità; la sua mancata prova comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la notifica del ricorso per cassazione avviene a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento è documento essenziale e insostituibile per dimostrare l'effettiva consegna dell'atto, la data di consegna e l'identità del destinatario o del ricevente.
  • L'omessa produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica postale del ricorso per cassazione non determina una semplice nullità sanabile, ma l'inesistenza materiale della notificazione.
  • Se la notificazione è inesistente, non può disporsi la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione e di mancata costituzione dell'intimato, non si provvede sulle spese di lite; può invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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