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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00107/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che, pur riducendo la pena, ha: 1) ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dei genitori delle minori senza una puntuale esposizione delle "ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili" (art.78, co.1, lett. d) cod. proc. pen., novellato); 2) riqualificato il reato principale (capo A) nella forma del tentativo (art.56, 609-quater), contestato come eccessiva la valutazione degli atti preparatori e l'idoneità a integrare il tentativo; 3) cumulato la detenzione di materiale pedopornografico (art.600-quater) con la produzione di materiale pedopornografico (art.600-ter) senza motivare adeguatamente la minore età delle persone raffigurate diverse dalle parti offese; 4) escluso l'attenuante ex art.62, n.6 cod. pen. per riparazione ante iudicium; 5) violato il divieto di reformatio in peius (art.597 co.3-4) adottando una penabase per il reato riqualificato più alta di quella applicata in primo grado; 6-9) carenze motivazionali nella determinazione della pena (art.133 cod. pen., art.125 cod. proc. pen.) e omissione della rideterminazione delle statuizioni civili dopo la parziale riforma (art.574, co.4 cod. proc. pen.); 10) mantenuta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art.32 cod. pen.) nonostante la pena finale inferiore al limite previsto per quella misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile/assorbito. In sintesi: - Motivi processuali sostanziali sulla costituzione di parte civile (primo motivo): inammissibile; la Suprema Corte ha ritenuto che, dopo la riforma, è richiesta un'esposizione specifica delle ragioni "agli effetti civili", ma nel caso di specie la Corte territoriale ha dato motivazione ritenuta sufficiente alla luce della giurisprudenza sulle lesioni riflesse dei prossimi congiunti. - Tentativo di violenza sessuale (secondo motivo): inammissibile; la Cassazione ha confermato che le reiterate richieste idonee a comprimere l'autodeterminazione possono integrare il tentativo quando emergono gli elementi di idoneità/uniquivocità. - Concorso 600-ter / 600-quater (terzo motivo): parzialmente fondato; annullamento con rinvio alla Corte d'appello limitatamente alla motivazione circa il materiale relativo ad "altre minori" (mancata specifica su come sia stata desunta la minore età dalle immagini). - Attenuante per riparazione e questioni connesse alla continuazione (quarto motivo): inammissibile; la Corte ha confermato che il risarcimento è intervenuto oltre il termine utile per l'abbreviato e che la "frantumazione" della continuazione giustifica la valutazione per singolo reato. - Divieto di reformatio in peius e determinazione della penabase (quinto motivo): la Cassazione ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello ha adottato, per il reato riqualificato, una penabase superiore a quella fissata in primo grado; la questione è stata trattata come pregiudiziale e comporterà necessaria rinnovazione del processo di determinazione della pena in sede di rinvio. - Insufficiente motivazione sulla determinazione della pena (sesto-nono motivi): la Corte ha censurato la motivazione numerica e limitata della Corte d'appello e ha ritenuto assorbite alcune censure ma ha comunque rilevato la carenza motivazionale che richiede, in sede di rinvio, una corretta e completa esposizione dei parametri di cui all'art.133 cod. pen. - Statuizioni civili (nono motivo): fondato; annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione delle statuizioni civili (la sentenza di appello ha confermato i quantum di primo grado senza rideterminare dopo l'assoluzione/riqualificazione di alcuni capi). - Sospensione della responsabilità genitoriale (decimo motivo): assorbito ma la Corte osserva che la sospensione ex art.32, comma 3 cod. pen. opera solo se la pena è non inferiore a cinque anni, quindi la misura va riesaminata in sede di rinvio. Conseguentemente la Cassazione ha disposto annullamenti limitati e rinvii per specifici profili (motivazione su materiale relativo ad "altre minori" e rideterminazione delle statuizioni civili) e ha rilevato vizi di motivazione e di legittimità (reformatio in peius) che dovranno essere sanati in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    richiesta dell'"esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili"

    dopo la riforma il requisito formale di costituzione di parte civile richiede una specifica esplicitazione delle ragioni della domanda con riferimento agli effetti civili, in termini similari alla causa petendi del rito civile

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili..."

    regola l'impugnazione per i soli interessi civili e implica che la parte civile debba, già nella costituzione, considerare l'eventuale prosecuzione della vicenda in sede civile

  • art. 56 cod. pen.

    definisce gli estremi del tentativo; la giurisprudenza richiede atti idonei e univoci verso la consumazione

  • art. 609-quater cod. pen.

    riguarda la violenza sessuale e, nella forma del tentativo, può essere configurato anche senza contatto fisico se le condotte sono idonee a violare l'autodeterminazione sessuale della vittima

  • art. 600-ter cod. pen.

    punisce la produzione di materiale pornografico con minorenni; se il materiale è lo stesso, prevale questa fattispecie sulla detenzione (clausola di riserva)

  • art. 600-quater cod. pen.

    punisce la detenzione di materiale pedopornografico; è norma sussidiaria rispetto all'art.600-ter quando il materiale è lo stesso; la qualificazione richiede adeguata motivazione sulla minore età dei soggetti raffigurati

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    attenuante per la riparazione del danno "ante iudicium"; nel rito abbreviato il versamento utile ai fini dell'attenuante deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    regola l'aumento per il concorso di reati e la continuazione; gli effetti della "frantumazione" impongono valutazioni per singolo reato

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    stabilisce il divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto solo dall'imputato; impedisce di aumentare elementi del calcolo della pena che risultavano favorevoli al gravame non proposto

  • art. 133 cod. pen.

    elenca i criteri di determinazione della pena; la motivazione del giudice deve esplicitare i parametri selezionati e la loro ponderazione

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili se queste dipendono dal capo o dal punto impugnato; la Corte d'appello deve rideterminare il quantum se mutano le statuizioni penali rilevanti

  • art. 32, comma 3, cod. pen.

    la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale come pena accessoria opera solo per condanne con pena non inferiore a cinque anni salvo ipotesi particolari

  • Convenzione di Lanzarote e Direttiva 2011/93/UE

    hanno ampliato la definizione di pornografia minorile accolta dall'art.600-ter; la nozione di materiale pedopornografico è ampia e oggettiva e la tutela è conforme agli obblighi internazionali

  • L. 1 ottobre 2012, n. 172 (recepimento Convenzione di Lanzarote)

    ha ampliato la portata dell'art.600-ter e chiarito che non è necessaria l'esibizione lasciva per qualificare materiale pedopornografico; rilevanza anche per la detenzione ai fini di consultazione personale

Massime di principio

  • Costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia: oggi l'atto di costituzione deve esporre, "agli effetti civili", le ragioni della domanda in modo più articolato; il mero richiamo al capo di imputazione può non essere sufficiente se non risulta immediato il nesso danno-reato
  • Tentativo di reato sessuale senza contatto fisico: può sussistere se emergono atti esecutivi (anche online) idonei e univoci a comprimere l'autodeterminazione sessuale della vittima; le reiterate pressioni e richieste persuasive possono, se provate, integrare il tentativo
  • Concorrenza tra art.600-ter e art.600-quater: non possono concorrere quando riguardano lo stesso materiale; se il materiale è diverso (soggetti raffigurati diversi) possono integrarsi due fattispecie distinte, ma il giudice deve motivare specificamente come è stata desunta la minore età delle persone raffigurate
  • Prova dell'età nei casi di materiale digitale: il giudice di merito deve motivare con elementi concreti (connotati fisici, URL o contesto dei siti di provenienza, metadati, dichiarazioni probatorie) la conclusione sulla minore età delle persone raffigurate
  • Effetti dell'impugnazione dell'imputato sulle statuizioni civili (art.574, comma 4): l'appello dell'imputato estende i suoi effetti alle condanne civili dipendenti dal capo impugnato; se mutano fatti o qualifiche penali il giudice deve rideterminare il quantum risarcitorio
  • Divieto di reformatio in peius: se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può elevare elementi del calcolo della pena (penabase, aumenti per circostanze) rispetto a quanto già previsto in primo grado; la riqualificazione non può tradursi in una penabase più gravosa
  • Attenuante per riparazione (art.62 n.6) e termini: nel rito abbreviato il risarcimento utile deve essere antecedente all'ordinanza di ammissione al rito; la "frantumazione" nella continuazione impone valutazione per singolo reato circa l'efficacia del pagamento
  • Determinazione della pena e motivazione (art.133): il giudice deve esplicitare i criteri selezionati e la loro incidenza; prospetti numerici senza argomentazione non soddisfano il canone motivazionale e sono censurabili
  • Sospensione della responsabilità genitoriale: va applicata conformemente al requisito soglia della pena (non inferiore a 5 anni) salvo specifiche eccezioni; in caso di rideterminazione della pena la misura accessoria va riesaminata
  • Regole pratiche in caso di pronuncia di annullamento parziale: se la Cassazione annulla e rinvia per specifici profili il giudice d'appello deve rinnovare la motivazione sulle questioni indicate (es. prova dell'età delle persone raffigurate, rideterminazione del quantum civlile, corretta applicazione del divieto di reformatio in peius e dei criteri di calcolo della pena)

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