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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28317/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello ha confermato la condanna a trenta anni di reclusione per un omicidio aggravato, nonché per violazioni in materia di armi e ricettazione, ritenendo l’imputato uno degli esecutori materiali dell’agguato in cui una vittima fu raggiunta da un colpo d’arma da fuoco esploso da un’autovettura a distanza. La ricostruzione accusatoria si fondava su un quadro probatorio composito: dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testi, intercettazioni ambientali, riscontri tecnici e elementi indiziari (tra cui l’assenza di controlli domiciliari nel giorno del fatto e la corrispondenza delle fattezze fisiche riferite dal teste oculare). Con il ricorso si deduceva: 1) mancata assunzione di prova decisiva per il diniego della rinnovazione istruttoria in appello, chiedendosi l’acquisizione di verbali di altri procedimenti e l’esame di nuovi atti su dichiaranti ritenuti decisivi per smontare l’attendibilità dei collaboratori; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per l’asserita inattendibilità e natura de relato delle dichiarazioni accusatorie, contestando la credibilità delle varie fonti e dei loro originari riferimenti, nonché la lettura delle intercettazioni; 3) illegittimo diniego del rito abbreviato condizionato e mancata riduzione di pena ex art. 438, comma 6-ter, c.p.p., sostenendo la decisività dell’esame dibattimentale di un collaboratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto alla rinnovazione istruttoria, ha affermato che nel giudizio di appello essa è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti; nel caso concreto la difesa non ha dimostrato la decisività delle prove richieste, che al più avrebbero inciso sul diverso giudizio di attendibilità reso in altro procedimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito i criteri di valutazione delle chiamate in correità e in reità, incluse quelle de relato, e ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo logicamente congruo sul valore convergente delle diverse fonti, molte delle quali non erano affatto solo indirette, e che la critica difensiva sollecitasse in realtà una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Quanto al rito abbreviato condizionato, è stato escluso che l’esame richiesto fosse decisivo o indispensabile, poiché il quadro probatorio era già ampio e l’esame dibattimentale del collaboratore aveva confermato sostanzialmente quanto già riferito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come circostanza aggravante speciale connessa alla finalità mafiosa o al contesto di criminalità organizzata della condotta omicidiaria

  • art. 78 c.p.

    richiamato per il limite al cumulo della pena in concreto irrogata

  • art. 606 lett. d) c.p.p.

    invocato quale motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato in tema di rinnovazione istruttoria in appello, sia per prove già richieste sia per prova nuova

  • art. 507 c.p.p.

    menzionato come potere discrezionale del giudice di integrare la prova, non equiparabile alla richiesta di ammissione di prova decisiva ai fini del ricorso

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato per distinguere la mancata ammissione di prova decisiva in senso tecnico dalla sollecitazione di poteri officiosi del giudice

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    richiamato per i criteri di valutazione della chiamata in correità o in reità e dei riscontri reciproci tra dichiarazioni convergenti

  • art. 438, comma 6-ter, c.p.p.

    richiamato quale base della richiesta di riduzione della pena per il rito abbreviato condizionato indebitamente negato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruttoria ha carattere eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o lacune motivazionali decisive.
  • La mancata assunzione di una prova può essere dedotta come vizio di legittimità solo se la prova è stata richiesta in modo rituale come mezzo di prova decisivo; non basta aver sollecitato il giudice all’esercizio di poteri officiosi di integrazione istruttoria.
  • Le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, anche quando siano in parte de relato, devono essere valutate considerando in modo unitario credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; il giudice deve motivare sulla convergenza, indipendenza e autonomia genetica delle fonti, ma il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
  • Una valutazione negativa dell’attendibilità di un dichiarante resa in un diverso procedimento non vincola il giudice del processo in corso, che deve svolgere un giudizio autonomo sulle dichiarazioni rilevanti per i fatti oggetto del proprio giudizio.
  • Le confidenze autoaccusatorie dell’imputato riferite da un collaboratore possono assumere efficacia probatoria assimilabile a una confessione, purché sia positivamente verificata l’attendibilità del dichiarante e la spontaneità delle affermazioni.
  • La prova nuova richiesta in appello è ammissibile solo se non vietata dalla legge e se non è superflua o irrilevante; non è sufficiente che sia astrattamente idonea a incidere sul giudizio di attendibilità di una fonte, occorrendo una concreta decisività rispetto al thema decidendum.
  • Il diniego del rito abbreviato condizionato non è illegittimo quando l’integrazione probatoria richiesta non risulti decisiva o indispensabile alla decisione, soprattutto se il quadro probatorio già acquisito è ampio e il successivo esame del dichiarante non apporta elementi realmente nuovi e determinanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiti alternativiOmicidioDetenzione di armiRicettazionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la fede pubblicaArmiReati contro la PADelitti contro il patrimonioReati fallimentari
IstitutiNesso di causalitàContinuazioneInutilizzabilità della provaOnere della prova

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