Sentenza del 20/02/2015 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.p.r. n. 602/1973 - Esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale - Illegittimità ex art. 170 c.c. - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tutela prevista dall'art. 170 c.c. non opera automaticamente per il solo fatto che i beni siano inclusi in un fondo patrimoniale. L'iscrizione ipotecaria può essere dichiarata illegittima soltanto quando il contribuente dimostri entrambi i presupposti: l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte dell'Agente della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 su beni appartenenti al fondo patrimoniale, sostenendo che l'iscrizione fosse illegittima perché il debito non era stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia, in violazione dell'art. 170 c.c. Per ottenere l'annullamento, tuttavia, il contribuente deve provare sia che il debito fosse estraneo ai bisogni familiari, sia che l'Agente della riscossione fosse a conoscenza di tale estraneità.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore da parte dell'Agente della riscossione. L'iscrizione è contestabile quando ricorrono i presupposti di protezione del fondo patrimoniale previsti dall'art. 170 c.c.
Limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, ma la protezione richiede la prova, a carico del contribuente, sia dell'estraneità del debito sia della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore o dell'Agente della riscossione.
Massime di principio
- La mera inclusione di un immobile in un fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione di ipoteca per debiti tributari.
- Chi invoca l'art. 170 c.c. deve fornire una prova concreta dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; non è sufficiente una contestazione generica.
- È necessario dimostrare anche che il creditore o l'Agente della riscossione conoscesse l'estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.
- La protezione del fondo patrimoniale riguarda principalmente la fase esecutiva e non comporta, di per sé, l'assoluta impignorabilità o inopponibilità dei beni.
- In casi analoghi, la valutazione deve concentrarsi sulla natura e sulla causa del debito, sull'effettivo collegamento con i bisogni familiari e sulle prove relative alla conoscenza di tali circostanze da parte dell'Agente della riscossione.
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