Cassazione Civile, Ordinanza n. 02948/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 23657/2022, che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso un'ordinanza della Corte dei conti di correzione di errore materiale. La Corte dei conti aveva infatti corretto la precedente sentenza sul danno erariale, sostituendo nell'importo della condanna l'indicazione di '€ 500.00,00' con '€ 500.000,00'. I ricorrenti hanno reiterato le doglianze già formulate contro il provvedimento contabile, lamentando in sostanza l'erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del precedente ricorso per cassazione e prospettando un eccesso di potere giurisdizionale e la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il gravame non conteneva censure specifiche e coerenti con il rimedio revocatorio, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze già dirette contro l'ordinanza di correzione della Corte dei conti; dall'altro, che le contestazioni investivano una pretesa erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso, cioè un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende, con applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come base normativa del ricorso per revocazione avverso la decisione della Cassazione
richiamato come ipotesi di revocazione per errore di fatto; il rimedio non è utilizzabile per censurare valutazioni o interpretazioni del giudice
art. 111, comma 8, Cost.
evocato dai ricorrenti per dedurre un preteso eccesso di potere giurisdizionale
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per la proposta di inammissibilità
richiamato quanto all'istanza di decisione del ricorso
richiamato in tema di spese e sanzione processuale nelle decisioni conformi alla proposta
ritenuto non applicabile nel caso, per la particolare posizione del Procuratore generale presso la Corte dei conti
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammesso solo per errori di fatto, cioè quando la decisione sia fondata sull'affermazione o negazione di un fatto processuale oggettivamente smentito dagli atti; non può essere usato per contestare valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni del giudice.
- Non è ammissibile una revocazione che si risolva nella mera riproposizione delle censure già svolte contro il provvedimento originario, senza specifiche doglianze rivolte contro la decisione di legittimità impugnata.
- La deduzione di un'erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso integra un errore di giudizio, non un errore revocatorio di fatto.
- Quando il Procuratore generale presso la Corte dei conti interviene come organo istituzionale portatore dell'interesse generale, la sua qualità di parte solo formale esclude la condanna alle spese processuali e l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; resta invece possibile la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. nei casi previsti.
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