Cassazione Penale, Ordinanza n. 09203/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione di alcuni reati indicati nel provvedimento impugnato. La difesa ha dedotto nullità per violazione di legge, con riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato adeguatamente che i reati sarebbero stati frutto di preventiva ideazione unitaria, commessi in un breve lasso di tempo e omogenei per natura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi idonei a desumere una programmazione unitaria e la riconducibilità dei fatti a circostanze occasionali e contingenti. Le doglianze sono state qualificate come manifestamente aspecifiche, perché miravano a una diversa lettura del provvedimento impugnato e denunciavano vizi non emergenti dall'ordinanza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vincolo della continuazione e al requisito del medesimo disegno criminoso
richiamato quale base della richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede elementi concreti dai quali desumere un effettivo medesimo disegno criminoso; non è sufficiente allegare la mera vicinanza temporale o l'omogeneità astratta dei reati.
- Quando il giudice dell'esecuzione esclude la continuazione valorizzando l'occasionalità e la contingenza delle condotte, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale motivazione e non può risolversi in una richiesta di diversa lettura del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se formula doglianze aspecifiche o meramente alternative rispetto alla motivazione impugnata, denunciando vizi non riscontrabili nel provvedimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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