Cassazione Civile, Ordinanza n. 25532/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione personale dei coniugi. Il beneficio le era stato revocato sulla base di due rilievi: da un lato, la dichiarazione del difensore di essere antistatario; dall'altro, il contenuto della dichiarazione ISEE allegata all'istanza, ritenuta attestante un reddito superiore alla soglia di legge. Il Tribunale di Nola aveva accolto solo in parte le contestazioni, reputando non decisiva la questione dell'antistatario ma confermando il diniego perché nel modulo ISEE non era stata barrata la casella relativa all'assenza di reddito della richiedente, risultando invece barrata quella che la qualificava come lavoratrice autonoma/libera professionista/imprenditrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto che, nel giudizio presupposto, era emersa l'assenza di un suo reddito personale e che tutto il reddito del nucleo familiare risultante dall'ISEE era riferibile al marito, cosicché i requisiti economici per il beneficio dovevano ritenersi sussistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata non già sulla mera valutazione complessiva del reddito familiare, ma sulla specifica circostanza, non adeguatamente censurata, che nella dichiarazione ISEE non era stata indicata l'assenza di reddito della richiedente ed era stata invece barrata una casella incompatibile con tale deduzione. Su tale base il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato il possesso dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di controricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
indicato come parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti senza censurare specificamente l'argomento decisivo posto a base del provvedimento.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali deve risultare coerente e non contraddittoria nella documentazione prodotta; una dichiarazione ISEE che non attesti l'assenza di reddito del richiedente e presenti indicazioni incompatibili con tale assenza può legittimare il diniego del beneficio.
- In sede di legittimità, la mera riproposizione in memoria delle argomentazioni già svolte nel ricorso non sana l'inammissibilità del motivo né aggiunge contenuti idonei a superare la ratio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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