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Sentenza

Sentenza n. 2173/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza - della sentenza n. 492/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 12 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 492/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di corrisponderle, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia passata in giudicato e ritualmente notificata, l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza era stata notificata il 22 dicembre 2024; alla data del ricorso, notificato e depositato il 6 agosto 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e l'amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il Collegio ha ritenuto provati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento; inoltre, il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'an né il quantum del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con termine di sessanta giorni per l'esecuzione dell'incarico e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura e alla misura del debito pubblico, alla luce dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e dei criteri elaborati dall'Adunanza Plenaria. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato, ordinato l'esecuzione e nominato il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'applicazione quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione, non accompagnata da una contestazione dell'an o del quantum del credito, integra inottemperanza al giudicato.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente la natura e la misura del debito pubblico e le condizioni del debitore pubblico, la condanna risulti manifestamente iniqua o determini una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionatamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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