Sentenza n. 2173/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza - della sentenza n. 492/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 12 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 492/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di corrisponderle, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia passata in giudicato e ritualmente notificata, l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza era stata notificata il 22 dicembre 2024; alla data del ricorso, notificato e depositato il 6 agosto 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e l'amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di astreinte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il Collegio ha ritenuto provati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento; inoltre, il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'an né il quantum del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con termine di sessanta giorni per l'esecuzione dell'incarico e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura e alla misura del debito pubblico, alla luce dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e dei criteri elaborati dall'Adunanza Plenaria. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato, ordinato l'esecuzione e nominato il commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'applicazione quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione, non accompagnata da una contestazione dell'an o del quantum del credito, integra inottemperanza al giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente la natura e la misura del debito pubblico e le condizioni del debitore pubblico, la condanna risulti manifestamente iniqua o determini una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionatamente afflittiva.
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