Cassazione Civile, Sentenza n. 17642/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva confermato il decreto ingiuntivo a favore di Ortofoggia s.r.l. per la ripetizione dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica. Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione giuridica dell'addizionale (se autonoma rispetto all'accisa o mero incremento quantitativo) e la conseguente applicabilità della Direttiva 2008/118/CE; 2) la possibilità di ottenere la disapplicazione della normativa interna o il rimborso in contenziosi orizzontali tra privati, laddove le direttive UE non avrebbero efficacia diretta nei rapporti tra privati. Si sosteneva inoltre che, se l'addizionale non fosse autonoma, non sarebbe necessario verificare la sua rispondenza alla finalità specifica richiesta dalla Direttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della S.E.N. S.p.A., confermando la pronuncia di merito che riconosceva il diritto dell'appellata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale. La Corte ha però emendato la motivazione della sentenza impugnata alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza n. 43/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del diritto UE, delle disposizioni istitutive dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, con effetti ex tunc. Da ciò la Corte ha dedotto che l'addizionale è da considerarsi indebitamente percepita e che il consumatore finale che ha sopportato la rivalsa può ottenere la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. La Corte ha enunciato il principio di diritto che il consumatore può agire in ripetizione di indebito contro il fornitore e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; la Corte costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, con effetti ex tunc, rendendo indebito il prelievo.
Direttiva n. 2008/118/CE
Stabilisce che gli Stati membri possono introdurre imposte aggiuntive sulla fornitura di energia elettrica purché rispondano a finalità specifiche; non ha efficacia diretta orizzontale, ma la sua mancata osservanza può comportare illegittimità della norma nazionale.
Decreto di recepimento della Direttiva 2008/118/CE nel diritto interno; intervenuto nella disciplina dell'accisa sull'energia elettrica.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6
Ha disposto l'abrogazione dell'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1.1.2012, come passaggio normativo nel quadro della vicenda.
Disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito (restiuitio in integrum): il consumatore che ha sopportato la rivalsa dell'addizionale indebitamente percepita può agire contro il fornitore per la restituzione delle somme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; origine dei motivi posti dalla ricorrente.
Consente alla Corte di Cassazione di emendare la motivazione della sentenza impugnata; utilizzata per correggere la motivazione del giudice d'appello senza cassare la decisione sulla sostanza.
Costituzione italiana
art. 11 e art. 117, comma 1
Richiamate nella pronuncia della Corte costituzionale che ha accertato il contrasto della norma interna con il diritto dell'Unione Europea.
Sentenza Corte costituzionale n. 43/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'addizionale provinciale all'accisa per violazione della Direttiva 2008/118/CE; pronuncia decisiva che ha reso indebito l'importo e ha fondato il diritto di rimborso del consumatore.
Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione (es. CGUE C-255/20; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 24373/2024)
Giurisprudenza utilizzata per definire i requisiti di legittimità delle addizionali (autonomia strutturale ma esigenza di finalità specifica) e per orientare la soluzione della controversia.
Massime di principio
- Se una norma nazionale che legittima un tributo viene dichiarata incostituzionale e/o incompatibile con il diritto UE con effetti ex tunc, i versamenti effettuati in esecuzione di quella norma si considerano indebitamente corrisposti e possono essere richiesti a restituzione.
- Le direttive UE non producono in generale efficacia diretta orizzontale tra privati, ma la dichiarazione di illegittimità della norma interna che le contrasta (o il suo recepimento difettoso) può consentire al privato di ottenere il rimborso attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito contro il soggetto che ha traslato la tassazione.
- La qualificazione dell'addizionale come tributo autonomo o come componente dell'accisa non è decisiva quando la disposizione che la prevedeva è stata sopravvenientemente espunta per contrasto col diritto UE: l'effetto pratico è l'indebitamento dell'intero prelievo.
- Il consumatore che ha subito la rivalsa di un'imposta anticomunitaria deve agire prioritariamente contro il fornitore (solvens vs accipiens) per la ripetizione dell'indebito; l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è possibile solo in casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore.
- Le corti nazionali possono confermare la decisione di merito anche modificandone la motivazione alla luce di pronunce costituzionali o sovranazionali sopravvenute; la compensazione delle spese può essere disposta quando la decisione si fonda su sopravvenienze giurisdizionali dirimenti.
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