Cassazione Civile, Sentenza n. 17525/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF 2010 relativo al maggior reddito di partecipazione del ricorrente quale socio della Ingral Srl. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'invalidità dell'accertamento nei suoi confronti per mancanza della notificazione dell'avviso di accertamento pregiudicante alla società; inoltre sollevava plurime censure di diritto e di procedimento (insufficiente motivazione, violazione di norme tributarie e processuali, difetto di prova, uso di presunzioni non ammissibili, vizi formali della copia dell'atto societario, mancata valutazione della documentazione prodotta e difetto di specificità dei motivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (tra cui quello sulla presunta insufficiente e contraddittoria motivazione proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, e vari motivi che vertevano su questioni non devolute al giudice d'appello perché il ricorrente non si era costituito in grado di appello). Sui restanti profili, la Corte ha ritenuto provata la regolarità della notificazione dell'avviso alla società sulla base delle relata di notifica e delle formalità eseguite (tentativo di consegna, affissione, pubblicazione, raccomandata informativa) e ha respinto le censure relative ai vizi formali della copia allegata e alla invalidità dell'atto, rilevando altresì la mancata contestazione della riferibilità dell'atto e la conoscenza del suo contenuto da parte del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per la cassazione (liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito) e sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Distinzione tra i motivi di cassazione: il n. 5 (insufficiente o contraddittoria motivazione) è limitato e, secondo la Corte, non consente più la generale contestazione del vizio di motivazione; vari motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza dei presupposti di devoluzione o di specificità.
art. 42 DPR n. 600/1973
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla carenza assoluta di motivazione una volta accertata la riferibilità dell'atto e la conoscenza del contenuto da parte del contribuente.
art. 56 DPR n. 633/1972
Richiamato a sostegno della critica sulla motivazione dell'atto; la Corte ha valutato prevalente la regolarità procedurale della notificazione e la valutazione di merito operata dai giudici di merito.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocato dal ricorrente per profili di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto sussistere una nullità dell'atto fondata su carenze formali non decisive.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova: il ricorrente deduceva difetto di prova della pretesa impositiva, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata rimessa al giudice d'appello o che l'Amministrazione avesse fornito elementi probatori adeguati sulla notificazione.
art. 2729 cod. civ.
Invocato dal ricorrente contro l'uso di presunzioni per contestare l'imputazione del reddito al socio; la Corte ha ritenuto che le osservazioni attinenti alla prova e alle presunzioni non fossero state correttamente devolute o fossero infondate nel caso concreto.
legge n. 241/1990
Richiamata dal ricorrente per profili di corretto esercizio dell'azione amministrativa; la Corte non ha ravvisato in questi richiami un vizio idoneo a invalidare l'atto impugnato.
art. 97 Cost.
Invocato per ragioni di imparzialità e buon andamento; la Corte non ha desunto dalla vicenda alcuna violazione costituente motivo di annullamento.
artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di istruzione della causa e valutazione della documentazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla mancata valutazione di documenti non fossero state adeguatamente devolute al giudice d'appello.
art. 23 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla fase processuale tributaria; le eccezioni procedurali del ricorrente non hanno trovato accoglimento perché non specificamente dedotte o non pertinenti alla devoluzione in appello.
artt. 53, 56, 57 D.Lgs. n. 546/1992
Norme richiamate in tema di impugnazioni e limiti dell'appello dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che l'unica questione effettivamente devoluta in appello fosse la regolarità della notificazione all'impresa e che questa sia stata esaminata.
art. 140 cod. proc. civ.
Riferimento alla validità delle relata di notifica e alle formalità che comprovano il perfezionamento della notificazione; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'amministrazione comprovasse l'avvenuta notifica secondo le prescrizioni di legge.
art. 145 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per criticare le modalità di notifica; la Corte ha ritenuto che non fosse richiesta una procedura alternativa e che le formalità eseguite fossero sufficienti.
art. 132 cod. proc. civ.
Invocato per censurare la mancata trattazione di tutte le eccezioni; la Corte ha rilevato che i motivi non erano devoluti o mancanti di specificità, sicché la censura è inammissibile o infondata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del doppio contributo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se il contribuente non si costituisce in grado di appello, il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare le censure di primo grado non riproposte: tali questioni risultano ininfluenti per l'appello e le relative censure in cassazione possono essere dichiarate inammissibili.
- La regolarità della notificazione si accerta sulla base delle relata di notifica e delle formalità eseguite (tentativi di consegna, affissione, pubblicazione all'albo, raccomandata informativa). Vizi formali della copia dell'atto non inficiano automaticamente l'efficacia dell'accertamento se il destinatario ha conosciuto il contenuto e non ha tempestivamente contestato la riferibilità dell'atto.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e ben fondate: mancanza di specificità o tentativi di riesumare questioni non devolute al giudice d'appello comportano inammissibilità.
- Il motivo basato su presunta 'insufficiente o contraddittoria motivazione' prospettato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, è soggetto a limiti di ammissibilità; la Corte tende a non ammettere ricorsi generici su sola motivazione quando mancano profili di diritto chiaramente violati.
- In materia tributaria, l'Amministrazione può utilizzare differenti formalità per la notificazione dell'atto alla società (messo comunale, affissione, raccomandata informativa); la prova della notificazione può essere ritenuta acquisita anche in assenza di una specifica contestazione della riferibilità dell'atto da parte del destinatario.
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