Cassazione Civile, Sentenza n. 17640/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa da Solori S.p.A. per euro 848,25 relativa a sanzioni per violazioni al codice della strada. La resistente eccepiva la nullità dell'ingiunzione perché non preceduta dall'invio della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 544, legge 24 dicembre 2012, n. 228. In Cassazione la ricorrente denunciava la falsa applicazione dell'art. 1, comma 544 L.228/2012 all'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 e mancata considerazione delle differenze tra riscossione mediante cartella/ruolo (DPR n. 602/1973) e riscossione mediante ingiunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 544, legge n. 228/2012. La Corte ha ritenuto che la disposizione del 2012 abbia carattere speciale e si riferisca esclusivamente alle procedure di riscossione promosse secondo il d.P.R. n. 602/1973 (iscrizione a ruolo e cartella di pagamento), rilevando il richiamo testuale alle "iscrizioni a ruolo" e il contesto sistematico dei commi 537 e seguenti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito: rigettata l'opposizione proposta da Ernestina Valsasina. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 544
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo
La Corte ha interpretato la norma come speciale e limitata alle procedure disciplinate dal DPR n. 602/1973 (iscrizione a ruolo e notifica della cartella). Il riferimento al "dettaglio delle iscrizioni a ruolo" implica la formazione del ruolo, elemento assente nell'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910; pertanto l'art. 1, comma 544 non è applicabile all'ingiunzione.
r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (art. 2)
L'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 è un atto complesso di autotutela amministrativa che accerta il credito certo, liquido ed esigibile e intimato il pagamento "sotto pena di atti esecutivi"; funge da titolo prodromico all'esecuzione forzata e può essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni (anche tramite concessionari).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento; l'art. 1, comma 544 L.228/2012 rinvia espressamente a questo plesso normativo, perciò la comunicazione dei 120 giorni riguarda le azioni promosse secondo il DPR 602/1973.
codice di procedura civile, art. 481
Citato nel ricorso in relazione alla regola di efficacia dell'ingiunzione; la Corte ha rilevato l'incompatibilità tra la disciplina di efficacia dell'ingiunzione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 1, comma 544 L.228/2012, a conferma della diversa natura dei due istituti.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Articoli invocati come mezzi di impugnazione in Cassazione per vizio di diritto (n.3) e per motivazione apparente o contraddittoria (n.5); la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto relativo alla errata applicazione dell'art. 1, comma 544 L.228/2012.
Massime di principio
- L'art. 1, comma 544, L.228/2012 si applica esclusivamente alle procedure di riscossione avviate mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento ai sensi del DPR n. 602/1973; non è applicabile alle ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910.
- L'ingiunzione ex R.D. 639/1910 è un titolo amministrativo che accerta il credito e intima il pagamento con minaccia di esecuzione forzata; la mancata comunicazione prevista dal comma 544 non inficia l'ingiunzione quando la riscossione è promossa tramite ingiunzione e non tramite ruolo/cartella.
- In controversie su nullità di atti di riscossione è fondamentale individuare lo strumento normativo concretamente adoperato (ingiunzione vs iscrizione a ruolo/cartella): l'applicabilità di tutele procedurali (es. il termine dilatorio di 120 giorni) dipende da tale qualificazione.
- Se l'ingiunzione segue un titolo già esecutivo (es. verbale del CDS non opposto), essa assume carattere analogo alla cartella dal punto di vista pratico, ma ciò non vale automaticamente a importare tutte le specifiche prescrizioni rivolte alla riscossione mediante ruolo a meno che la legge non disponga diversamente.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) quale atto formale è stato adottato (r.d. 639/1910 vs DPR 602/1973), b) se è stata formata l'iscrizione a ruolo, c) i termini e le modalità di notifica della comunicazione prevista dalla legge 228/2012; l'assenza della comunicazione ex comma 544 è rilevante solo se esiste la procedura di ruolo/cartella.
- Per questioni di particolare novità o complessità le Corti possono compensare integralmente le spese processuali.
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