Cassazione Civile, Sentenza n. 17643/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla ripetizione di Euro 34.200,00 versati come addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (periodo ott.2010-dic.2011) a titolo di rivalsa in bolletta. Farmabios aveva ottenuto in primo grado la condanna di ACEA alla restituzione sulla base della illegittimità dell'addizionale per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (e giurisprudenza CGUE). ACEA impugna sostenendo: 1) errata applicazione dell'art.2033 c.c. (pagamento eseguito in forza di contratto valido); 2) impossibilità di disapplicare la norma interna nei rapporti orizzontali e inefficacia delle direttive non autoesecutive nei rapporti tra privati; 3) natura accessoria dell'addizionale e quindi inesistenza del difetto richiamato dalla direttiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ACEA. Ha ritenuto dirimente la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale (Sent. n.43/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del d.l. n.511/1988, per violazione della Direttiva 2008/118/CE (mancanza di "finalità specifica" dell'addizionale). Tale caducazione fa venire meno la legittimità dell'addizionale e legittima la domanda di rimborso promossa dal consumatore finale contro il fornitore mediante azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c. La Corte ha precisato che, per la risoluzione della controversia, non rilevano ulteriori questioni sull'efficacia orizzontale delle direttive, posto che la sentenza costituzionale ha eliminato la norma che giustificava il prelievo; ha enunciato il principio di diritto che il consumatore che abbia corrisposto l'addizionale può agire in ripetizione ex art.2033 c.c. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 511/1988, art. 6, commi 1 (lett. c) e 2
art. 6, commi 1, lettera c), e 2, d.l. n. 511 del 1988
La norma istitutiva dell'addizionale provinciale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (Sent. n.43/2025) per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE; la sua caducazione ex tunc rende indebito quanto percepito in virtù della norma.
Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)
art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE
Stabilisce che gli Stati membri possono introdurre imposte addizionali purché rispondano a finalità specifiche; la giurisprudenza nazionale e della CGUE è stata interpretata come richiedente la presenza di una finalità specifica (non mera finalità di bilancio) per legittimare addizionali.
Codice Civile, art. 2033
Il rimborso dell'addizionale versata e poi ritenuta indebita può essere chiesto mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo prevista da tale norma.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 288 TFUE
Richiamato nella doglianza sulla efficacia delle direttive; la Corte ha affrontato il tema ma ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della caducazione costituzionale della norma nazionale.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 11 e art. 117, comma 1)
violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
Tali articoli sono stati richiamati dalla Corte costituzionale nella pronuncia che ha fondato la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma nazionale per contrasto con obblighi euro-unitari.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e art. 384
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; art. 384, comma 1, c.p.c.
Art. 360(1)(3) invocato quale motivo di cassazione; art. 384 usato per enunciare il principio di diritto (correzione della motivazione della sentenza impugnata e enunciazione del principio sulla ripetizione dell'indebito).
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-553/13; C-103/17; C-255/20; C-460/21; C-316/22)
Le pronunce della CGUE sono state usate in dottrina e giurisprudenza per interpretare i requisiti di legittimità delle addizionali (in particolare la necessità di una finalità specifica) e per orientare la disapplicazione della normativa interna; nel caso concreto la Corte di Cassazione ha però ritenuto decisiva la sentenza della Consulta.
Massime di principio
- Se una norma nazionale che giustifica un prelievo è dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc, i pagamenti effettuati in base a quella norma diventano indebiti e possono essere richiesti a rimborso mediante azione di ripetizione ex art.2033 c.c.
- La questione dell'efficacia orizzontale delle direttive (e della possibilità di disapplicare norme interne in rapporti tra privati) può diventare irrilevante quando una pronuncia costituzionale ha eliminato la norma nazionale che legittimava il prelievo.
- Le addizionali rispetto all'accisa sono considerate imposte autonome e, conformemente alla Direttiva 2008/118/CE e alla giurisprudenza della CGUE, devono rispondere a una finalità specifica (non possono limitarsi a mera destinazione di bilancio) per essere compatibili con il diritto dell'Unione.
- In controversie tra consumatore e fornitore, il giudice nazionale può riconoscere il diritto al rimborso dell'indebito quando il presupposto normativo del prelievo è venuto meno per illegittimità; la qualificazione dell'azione (ripetizione dell'indebito oggettivo) è la via ordinaria consigliata.
- La sopravvenienza di pronunce costituzionali o di giurisprudenza consolidata che incidono sulla legittimità di una norma fiscale può assorbire e risolvere questioni processuali e di merito sollevate dalle parti, rendendo superflue ulteriori indagini sull'applicabilità diretta delle direttive nei rapporti orizzontali.
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