Cassazione Penale, Sentenza n. 50126/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia che ha revocato l'indulto precedentemente concesso e ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e illegittimità della ritenuta recidiva (sostenendo che la precedente pena si era estinta, in tutto o in parte, per l'espletamento dell'affidamento in prova e che quindi non poteva essere considerata per la recidiva); (ii) che il Pubblico Ministero avrebbe implicitamente ritirato la richiesta di revoca dell'indulto emettendo un decreto di esecuzione (anche sospeso) che tiene conto dell'indulto; (iii) violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione, con la censura che il Tribunale ha errato sul dato cronologico (ha indicato un intervallo di circa tre anni invece di poco più di un anno) e non ha motivato adeguatamente l'assenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato la legittimità della revoca dell'indulto disposta dal giudice dell'esecuzione (art. 1, comma 3, L. 241/2006) e ha respinto le censure che pretendevano che il giudice dell'esecuzione rivalutasse il merito della sentenza di Pistoia (la Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice del merito per riesaminare errori di valutazione o motivazione, salvo il limite previsto per sentenze di incostituzionalità). Ha altresì rigettato la premessa che il decreto di esecuzione del PM equivalga a revoca implicita della richiesta di revoca dell'indulto. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata e insufficiente motivazione sul punto della continuazione: il Tribunale di Pistoia ha fondato il rigetto esclusivamente su un dato cronologico erroneo (indicato in tre anni mentre l'intervallo era di poco più di un anno) e non ha svolto l'analisi richiesta sui concreti indici del medesimo disegno criminoso. Per tale profilo la Corte ha annullato la parte impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Pistoia per un nuovo esame sulla continuazione, con adeguata motivazione.
Norme richiamate
La revoca dell'indulto è correttamente disposta se il condannato commette un reato nel quinquennio: la Corte ha ritenuto legittima la revoca in base a questa disposizione
Richiamato come presupposto collegato alla valutazione della continuazione; il giudice dell'esecuzione aveva escluso che fosse ravvisabile il presupposto previsto dall'art. 81, ma la Corte ha ritenuto che la questione della continuazione debba essere nuovamente valutata dal giudice di merito alla luce dei corretti elementi cronologici e fattuali
Invocato dal ricorrente nella censura sulla motivazione e sull'interpretazione del giudicato; la Corte ricorda i limiti del potere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato e distingue i casi di sindacato possibile (es. effetti di una norma dichiarata incostituzionale) dalle valutazioni di merito
artt. 666, 667 comma 4, 674 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di impugnazione relativi alla procedura esecutiva e alla motivazione; la Corte ha considerato infondate le censure procedurali e ha richiamato i limiti dell'incidente di esecuzione rispetto alla revisione del merito
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per verificare condizioni di legge rilevanti per l'esecuzione, ma non può riesaminare liberamente la correttezza delle valutazioni di merito già svolte dal giudice della cognizione; le censure su errori di fatto o di diritto nella motivazione devono essere proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione o con la revisione, salvo casi connessi a pronunce di illegittimità costituzionale
- La revoca dell'indulto prevista dall'art. 1, comma 3, L. 241/2006 è legittima se il condannato commette un reato nel periodo previsto e la decisione del giudice dell'esecuzione in materia è sottratta, in linea generale, a sindacato di merito in sede di incidente esecutivo
- L'emissione da parte del Pubblico Ministero di un decreto di esecuzione (anche sospeso) che tenga conto dell'indulto non equivale, di per sé, a una implicita rinuncia o revoca della richiesta di revoca dell'indulto; una revoca di istanza deve risultare in modo espresso
- Il riconoscimento della continuazione richiede un esame concreto e motivato di elementi indizianti (vicinanza spazio-temporale, omogeneità dei reati e del bene protetto, analogia del modus operandi, programmazione delle condotte): una decisione fondata su un dato cronologico errato o priva di adeguata motivazione deve essere annullata e rinviata per nuovo esame
- Se in una situazione analoga si contesta la ricostruzione dei tempi o l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, è essenziale produrre e far valutare elementi precisi (date, modalità operative, natura dei beni sottratti, ripetitività e programmazione delle condotte) perché il giudice di merito possa motivare compiutamente il riconoscimento o il rifiuto della continuazione
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