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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34314/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo condannò per omessa denuncia di materie infiammabili (art. 679 c.p.). Ha dedotto vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e omessa valutazione di prova fondamentale, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente attribuito a lui la qualifica di "gestore" dell'impianto di distribuzione di carburanti, mentre il contratto di appalto con la BNA DISTRIBUZIONE s.r.l. dimostrerebbe che il ruolo gestionale spettava alla società locatrice e non a lui. Il ricorso per cassazione ha riproposto tali doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale violava il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione: il contratto invocato dal ricorrente è stato prodotto in modo frammentario e incompleto (con puntini sospensivi e parti isolate), senza la integrale riproduzione o allegazione necessaria per consentire alla Corte di valutare il vizio dedotto. La Corte ha inoltre confermato che la sentenza di merito, sebbene sintetica, era adeguata nel motivare la sussistenza del ruolo gestionale del ricorrente e nell'applicare i principi giurisprudenziali relativi all'art. 679 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 679 cod. pen.

    La norma tutela l'interesse dell'autorità di pubblica sicurezza a essere informata della detenzione di materie esplodenti o infiammabili pericolose per quantità e qualità. La Corte ha confermato l'applicazione della contravvenzione ex art.679 quando la detenzione di carburanti, pur non configurando il reato di cui all'art.678, impone l'obbligo di denuncia per la pericolosità.

  • art. 678 cod. pen.

    Richiamata per distinguere le finalità della norma rispetto all'art.679: l'art.678 mira a sanzionare pericoli connessi alla fabbricazione/importazione/trasporto/mera detenzione di materiale esplodente, mentre l'art.679 è diretto a informare l'autorità di pubblica sicurezza sulla presenza di materiali pericolosi in funzione della loro quantità/qualità.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Posto l'obbligo di indicare specificamente gli "altri atti del processo" rispetto ai quali si deduce il vizio di motivazione. La Corte ha richiamato questo principio per escludere motivi che non riportino integralmente o non alleghino gli atti rilevanti, dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di "autosufficienza".

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in combinato disposto per sostenere che il ricorso per cassazione non può imporre alla Corte un'operazione integrativa (la lettura completa degli atti) quando il ricorso non è autosufficiente; da ciò deriva l'inammissibilità se gli atti sono solo parzialmente riprodotti.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi che censurano la motivazione del giudice di merito devono essere autosufficienti: vanno indicate e allegati integralmente gli atti del processo richiamati (es. contratti, documenti probatori). Citazioni parziali o frammentarie possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è in genere consentito alla Corte di cassazione di consultare autonomamente il fascicolo di merito per integrare carenze del ricorso: l'onere di rendere autoconsistente la doglianza grava sul ricorrente.
  • Nelle fattispecie di omessa denuncia di materie infiammabili (art.679 c.p.) il punto fondamentale è la valutazione del ruolo effettivo del soggetto rispetto alla detenzione (detentore/gestore) e della pericolosità per quantità e qualità; la forma contrattuale può essere superata dalla valutazione complessiva dei poteri e delle condizioni di fatto.
  • La semplice affermazione di contraddittorietà o illogicità della motivazione, senza l'esatta riproduzione o allegazione degli atti che si assume il giudice non abbia valutato, è insufficiente in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può comportare l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende quando prevista.

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