Cassazione Civile, Ordinanza n. 08101/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Nel corso di una lunga locazione commerciale di un immobile destinato ad attività alberghiera, i conduttori avevano sostenuto, secondo quanto allegato, spese per licenze, certificazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie e altri interventi sull'immobile. Sulla base di una clausola contrattuale, secondo cui alla scadenza del contratto, qualora il locatore avesse deciso di non rinnovare la locazione o di rientrare in possesso dell'immobile, questi avrebbe dovuto restituire al conduttore le somme impiegate per lavori e interventi, i conduttori avevano ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 1,4 milioni di euro. Gli eredi del locatore avevano proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e negando il credito, con richiesta subordinata di accertamento della sola quota ereditaria. Nel corso del giudizio era stato disposto un accertamento tecnico preventivo sugli interventi fatturati e, dopo il deposito della consulenza, il Tribunale aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale altra causa relativa alla morosità e alla risoluzione del rapporto. Con l'unico motivo del regolamento di competenza, i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la questione della gravità dell'inadempimento del conduttore non fosse pregiudiziale rispetto all'accertamento del diritto al rimborso, poiché la clausola contrattuale non subordina il rimborso all'assenza di morosità.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha qualificato la sospensione non come sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., bensì come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rilevando che nel provvedimento impugnato mancava una motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudiziale. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza di sospensione e ha disposto la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Pistoia, con condanna della parte resistente alle spese di cassazione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria richiede una vera pregiudizialità tecnica; non è sufficiente un semplice nesso di interferenza tra le cause.
La sospensione può essere riqualificata come facoltativa quando il giudice intenda attendere l'esito di altra decisione potenzialmente rilevante, ma occorre motivare sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è legittima solo quando la decisione dipendente non possa essere utilmente resa senza l'accertamento preventivo di un altro giudizio, in senso stretto e tecnico, non essendo sufficiente una mera connessione logico-fattuale tra le controversie.
- Quando la sospensione disposta dal giudice di merito non integri i presupposti dell'art. 295 c.p.c., la Corte di cassazione, nel regolamento di competenza, può riqualificarla come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., purché ne ricorrano i presupposti e sia adeguatamente motivata la plausibile controvertibilità della decisione richiamata.
- In assenza di una specifica motivazione sulla plausibile controvertibilità della causa ritenuta pregiudiziale, la sospensione del processo non può essere mantenuta.
- Nel regolamento di competenza la Corte può scrutinare la legittimità della sospensione anche oltre la formale qualificazione data dal giudice di merito e dai motivi espressamente dedotti.
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