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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di parte dell’IRPEF versata su una pensione corrisposta dalla N.A.T.O. La contribuente aveva chiesto la restituzione dell’imposta sostenendo che il trattamento pensionistico dovesse essere assimilato ai redditi di lavoro dipendente percepiti in costanza di rapporto e, quindi, dovesse beneficiare dell’esenzione prevista per gli emolumenti degli impiegati dei Quartieri Generali Interalleati. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della contribuente, e la C.T.R. aveva confermato tale decisione ritenendo la pensione una forma di retribuzione differita, in ragione della continuità della dipendenza organica e del fatto che l’erogazione avveniva tramite un fondo alimentato da accantonamenti retributivi. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962 e dell’art. 1 T.U.I.R., sostenendo che l’esenzione fiscale prevista dalla norma speciale riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro e non si estende alle pensioni. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando precedenti conformi e la disciplina internazionale e regolamentare applicabile, dalla quale emerge che le pensioni dei dipendenti N.A.T.O. sono tassabili nello Stato di residenza del beneficiario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva riconosciuto l’esenzione IRPEF sulla pensione N.A.T.O. e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e la condanna della parte intimata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 8, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083

    esenzione dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti corrisposti agli impiegati dei Quartieri Generali Interalleati

    norma speciale di stretta interpretazione, applicabile solo agli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro e non alle pensioni.

  • art. 1 T.U.I.R.

    richiamato dalla ricorrente come disposizione violata in relazione all’assoggettamento a imposizione del trattamento pensionistico.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

  • art. 42 del Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate"

    la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese

    conferma che le pensioni sono assoggettate alla legislazione fiscale nazionale del paese di residenza del beneficiario.

  • Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951

    le esenzioni richiamate a livello sovranazionale riguardano salari ed emolumenti, non le pensioni.

  • Convenzione di Londra del 1951

    richiamata come fonte internazionale priva di riferimento alle pensioni, limitando le esenzioni ai soli trattamenti retributivi in servizio.

  • Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952

    anch’esso non contempla il termine pensione tra le attribuzioni esenti.

  • art. 19 dell’Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951

    le esenzioni fiscali si riferiscono agli emolumenti da lavoro in servizio, non al trattamento di quiescenza.

  • art. X della Convenzione di Londra del 1951

    concorre a mostrare l’assenza di un’esenzione espressa per le pensioni.

  • art. 7 del Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952

    conferma che la disciplina sovranazionale non estende l’esenzione alle pensioni.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o esclusioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
  • L’esenzione prevista per stipendi ed emolumenti corrisposti a personale internazionale in costanza di rapporto di lavoro non si estende automaticamente al trattamento pensionistico percepito dopo la cessazione del rapporto.
  • La qualificazione della pensione come retribuzione differita non ne muta la natura previdenziale né consente, senza espresso fondamento normativo, di applicare al trattamento di quiescenza le agevolazioni fiscali riservate alla retribuzione corrente.
  • Quando la disciplina internazionale e quella regolamentare prevedono la tassabilità della pensione nello Stato di residenza del beneficiario, la norma interna agevolativa va interpretata in modo coerente e restrittivo, senza contraddirne l’ambito oggettivo e soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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