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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18638/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di un rapporto di conto corrente ha chiesto la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente versate alla banca, deducendo la nullità di clausole del contratto relative a capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese e oneri, nonché l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, rilevando che la correntista non aveva prodotto il contratto né dimostrato i profili di nullità allegati; ha inoltre escluso la necessità di disporre c.t.u. contabile. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: omessa pronuncia sulla nullità del contratto per difetto di forma scritta; omesso rilievo officioso della nullità; omesso esame della richiesta di copia del contratto ex art. 119 t.u.b. e della risposta della banca; erronea allocazione dell’onere probatorio sulla cliente anziché sulla banca; illegittimo rigetto della c.t.u. e omesso esame della documentazione contabile già in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’atto introduttivo non prospettava la nullità dell’intero contratto per mancanza di forma scritta, ma solo la nullità di singole clausole economiche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la declaratoria officiosa di nullità presuppone che la causa di nullità emerga dagli atti e, nel caso concreto, non risultava provata né inequivocamente allegata la mancanza di forma scritta. Ha dichiarato inammissibile il terzo perché diretto a rivalutare il fatto e comunque privo di decisività, poiché la mancata rinvenuta documentazione presso la banca non equivaleva alla prova dell’inesistenza del contratto. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della nullità spetta alla parte che la invoca; senza la prova del contratto non era possibile accertare le nullità parziali dedotte, e risultava contraddittorio prospettare prima l’illiceità di singole clausole e solo dopo la mancata stipulazione per iscritto dell’intero accordo. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che la valutazione sull’opportunità della c.t.u. è discrezionale del giudice di merito, che nel caso aveva motivato il diniego, e che non vi era violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. nei termini denunciati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’omissione perché la domanda effettivamente proposta riguardava solo singole clausole e non l’intero contratto per difetto di forma scritta

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere il rilievo officioso della nullità; la Corte ha precisato che l’accertamento officioso presuppone che la causa di nullità emerga dagli atti

  • art. 127 t.u.b.

    invocato dalla ricorrente in relazione al requisito formale del contratto; la Corte non ha ravvisato una nullità dell’intero contratto dedotta e provata in modo univoco

  • art. 111 Cost.

    richiamato in collegamento alle garanzie del contraddittorio e al rilievo officioso della nullità

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di instaurare il contraddittorio sulla nullità rilevata d’ufficio

  • art. 117, comma 1, t.u.b.

    richiamato per l’obbligo di forma scritta e per sostenere che la prova della forma dovesse gravare sulla banca; la Corte ha tuttavia ritenuto non provata la dedotta nullità dell’intero contratto

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come fondamento dell’azione di ripetizione di indebito; la Corte ha rilevato che mancava la prova del presupposto restitutorio nei termini allegati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che grava sull’attore l’onere di allegare e provare i fatti posti a base della nullità e della ripetizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha precisato che la violazione è deducibile solo nei casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di espresso disconoscimento della regola di disponibilità della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che non è denunciabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato per contestare il diniego di consulenza tecnica d’ufficio; la Corte ha confermato la natura discrezionale del relativo provvedimento

  • art. 119 t.u.b.

    richiamato con riferimento alla richiesta alla banca di copia del contratto; la Corte ha ritenuto che la sola mancata reperibilità del documento negli archivi bancari non provasse l’inesistenza del contratto scritto

Massime di principio

  • Chi agisce per la declaratoria di nullità di un contratto o di singole clausole e per la conseguente ripetizione dell’indebito deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda; in mancanza della prova del contratto o del contenuto delle clausole contestate, il giudice non può accertare nullità parziali meramente dedotte.
  • La nullità può essere rilevata d’ufficio solo quando la relativa causa emerga dagli atti in modo sufficientemente chiaro; il rilievo officioso non consente di colmare carenze assertive o probatorie della parte interessata.
  • La semplice indisponibilità del contratto negli archivi della controparte o la mancata esibizione del documento non equivalgono, di per sé, alla prova della sua inesistenza o della mancanza di forma scritta.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il merito dell’apprezzamento probatorio del giudice, ma solo nei casi in cui siano stati utilizzati elementi probatori estranei al processo o sia stata disapplicata la regola di libera valutazione nei limiti di legge.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; essa può assumere funzione percipiente solo se i fatti siano già compiutamente allegati e richiedano soltanto specifiche competenze tecniche per essere accertati.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoConsulenza tecnica d'ufficioProveInadempimento
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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