Cassazione Civile, Ordinanza n. 06756/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una sentenza tributaria che aveva liquidato le spese di lite del merito. Il giudice dell'ottemperanza ha ordinato all'agente della riscossione di pagare una somma a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ma ha poi liquidato soltanto il contributo unificato e non anche le ulteriori spese del giudizio di ottemperanza, affermando che il difensore, essendo antistatario, avrebbe dovuto proporre il ricorso a proprio nome. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, da un lato, violazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la mancata liquidazione delle spese integrasse una illegittima compensazione senza adeguata motivazione; dall'altro, ha denunciato omesso/erroneo esame del fatto che la sentenza da ottemperare avesse liquidato le spese in suo favore e non in favore del procuratore. La Corte ha però ritenuto che il ricorso non attaccasse in modo utile la principale statuizione dell'ordinanza, cioè l'ordine di pagamento in favore del difensore antistatario, e che la doglianza sulle spese del giudizio di ottemperanza fosse inammissibile perché proposta da soggetto diverso da quello ritenuto titolare del diritto attuato. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di autosufficienza, poiché non erano riprodotti i contenuti della sentenza da ottemperare né della domanda proposta in ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse censurato la statuizione principale dell'ordinanza di ottemperanza, limitandosi a contestare la mancata liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, mentre il diritto attuato era stato individuato in capo al difensore antistatario. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata trascrizione o sintesi della sentenza da ottemperare e della domanda formulata nel giudizio di ottemperanza. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse utilmente la statuizione impugnata nei termini effettivi della domanda.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente, mancando la riproduzione dei contenuti della sentenza da ottemperare.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza per mancata trascrizione o riassunto dei documenti e degli atti rilevanti.
la decisione nel merito è stata richiamata solo per evidenziare che il ricorrente non aveva formulato una richiesta coerente di cassazione della statuizione principale e di decisione sostitutiva sul punto.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in tema di spese del processo tributario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina delle spese nel processo tributario.
invocato per sostenere l'illegittimità della compensazione delle spese, ma la Corte non è entrata nel merito della doglianza per inammissibilità.
richiamato quale parametro motivazionale contestato dal ricorrente.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la statuizione effettivamente lesiva; se la doglianza investe solo un capo accessorio o diverso dal comando principale non utilmente censurato, il ricorso è inammissibile.
- Chi contesta la mancata liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza deve essere titolare del diritto che si assume leso; non è ammissibile rivendicare le spese processuali riferite a un diritto riconosciuto giudizialmente in capo a un diverso soggetto.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede autosufficienza: il ricorrente deve riportare o riassumere gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La motivazione sull'interpretazione della domanda e sull'individuazione del soggetto legittimato all'attuazione del giudicato, se non specificamente censurata nel suo nucleo decisorio, resta insindacabile in cassazione nei limiti del vizio denunciato.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata costituzione dell'intimato comporta l'assenza di liquidazione delle spese, ma non esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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