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Parere

Parere n. 60/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Samantha Cannata, contro il Comune di Noto, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione ordinanza Comune di Noto n. 185-D del 27 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione del Comune di Noto n. 185-D del 27 agosto 2024, relativa a opere edilizie abusivamente eseguite in un immobile sito in via Ronco Eufemia n. 3.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, di sgombero, acquisizione e immissione in possesso; 2) la mancata indicazione delle concrete violazioni urbanistiche e delle opere abusive, sostenendo che l’ordinanza non avrebbe distinto le opere realizzate dalla ricorrente da quelle realizzate dal precedente proprietario; 3) il difetto di motivazione derivante dalla mancata individuazione delle opere riconducibili alla ricorrente; 4) l’illegittimità dell’avvertimento relativo all’acquisizione dell’area di sedime. È stata inoltre esaminata preliminarmente la validità della procura alle liti allegata al ricorso.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di attività vincolata e doverosa, rispetto alla quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. n. 241/1990. Gli ulteriori motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Dall’ordinanza e dal verbale di sopralluogo del 9 agosto 2024 risultava sufficientemente individuata la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un primo piano e di un vano scala con terrazzo in sopraelevazione su un immobile preesistente, ubicato in zona A del piano regolatore e in area sottoposta a vincolo paesaggistico. È stata ritenuta irrilevante, ai fini della misura ripristinatoria, la distinzione tra opere realizzate dalla proprietaria attuale e opere eventualmente realizzate dal precedente proprietario, poiché l’abuso edilizio ha natura reale e la demolizione può essere ordinata nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dalla sua responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione per relationem, poiché l’ordinanza richiamava il verbale di sopralluogo e ne trascriveva integralmente la parte descrittiva delle opere abusive. Il vizio di genericità della procura, ritenuto sanabile con efficacia retroattiva, è stato assorbito dal rigetto nel merito.

Osservazioni

Procura alle liti

La procura allegata al ricorso non presentava il requisito della specificità, essendo strutturata come procura per un giudizio civile e non riferendosi espressamente al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il vizio è stato tuttavia ritenuto sanabile con efficacia retroattiva e, comunque, assorbito dal rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.

Primo motivo - Comunicazione di avvio del procedimento

L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché la repressione degli abusi edilizi mediante demolizione costituisce attività vincolata e doverosa. L’apporto partecipativo del destinatario non potrebbe alterare l’esito del procedimento.

Secondo e terzo motivo - Individuazione delle opere abusive e motivazione

È infondata la censura relativa alla mancata distinzione tra le opere realizzate dalla proprietaria attuale e quelle realizzate dal precedente proprietario. Ai fini della demolizione rileva l’esistenza di un’opera priva di titolo edilizio o difforme dal titolo, non l’identificazione dell’autore materiale dell’abuso. L’ordinanza può essere notificata al proprietario attuale, in quanto l’abusività ha natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti. È inoltre legittimo il richiamo per relationem al verbale di sopralluogo quando esso consenta al destinatario di comprendere l’oggetto dell’ordine e di esercitare le proprie difese. Nel caso concreto, l’ordinanza conteneva una descrizione sufficiente delle opere, anche perché trascriveva integralmente la parte descrittiva del verbale del 9 agosto 2024.

Quarto motivo - Acquisizione dell’area di sedime

È infondata la censura relativa all’avvertimento dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva con l’area di sedime e di pertinenza. L’ordinanza richiamava le conseguenze previste dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 31, comma 2, del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata e doverosa.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento può essere resa anche per relationem, purché il richiamo consenta al destinatario di conoscere adeguatamente l’oggetto dell’ordine e di difendersi.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La demolizione può essere ingiunta al proprietario attuale dell’immobile, senza necessità di accertare che egli abbia realizzato personalmente l’abuso, poiché l’abusività ha natura reale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’ordinanza può avvertire il destinatario delle conseguenze dell’inottemperanza, compresa l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La disciplina della repressione degli abusi edilizi configura l’ordine di demolizione come misura ripristinatoria collegata all’abusività dell’opera e non alla responsabilità personale dell’autore.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce attività vincolata e doverosa, sicché non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento quando l’apporto partecipativo del destinatario non potrebbe modificare l’esito dell’azione amministrativa.
  • Ai fini delle misure ripristinatorie edilizie, l’abuso ha natura reale e non personale: l’ordine di demolizione può pertanto essere adottato nei confronti del proprietario attuale dell’immobile, anche se non è stato accertato che egli abbia realizzato l’abuso.
  • La demolizione può riguardare l’opera abusiva senza che l’amministrazione debba distinguere, nel provvedimento, la parte realizzata dal proprietario attuale da quella realizzata da precedenti proprietari, purché siano individuate le opere prive di titolo edilizio o difformi dal titolo.
  • Il richiamo per relationem a un verbale di sopralluogo soddisfa l’obbligo di motivazione quando il provvedimento consenta comunque di identificare con sufficiente precisione le opere abusive e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
  • Il vizio di genericità della procura alle liti nel ricorso straordinario, quando sanabile con efficacia retroattiva, non impedisce l’esame del merito e può essere assorbito dal rigetto del ricorso per infondatezza.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla proprietaria di un immobile contro il Comune di Noto, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 185-D del 27 agosto 2024. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Fatti e contenuto dell’ordinanza

A seguito di un sopralluogo eseguito il 9 agosto 2024, il Comune aveva accertato la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un primo piano e di un vano scala con relativo terrazzo in sopraelevazione rispetto a un immobile preesistente a piano terra. L’immobile ricadeva nella zona A, centro storico, del piano regolatore ed era situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’ordinanza aveva ingiunto alla proprietaria la demolizione delle opere abusive e aveva avvertito che l’inottemperanza avrebbe comportato l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, con l’area di sedime e di pertinenza.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva dedotto quattro profili principali:

  • omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990;
  • mancata indicazione delle opere abusive e mancata distinzione tra le opere da essa realizzate e quelle eventualmente realizzate dal precedente proprietario;
  • difetto di motivazione dell’ordinanza;
  • illegittimità dell’avvertimento relativo all’acquisizione dell’area di sedime.

Nel corso dell’esame preliminare è stata inoltre rilevata la genericità della procura alle liti, predisposta come procura relativa a un giudizio civile e non specificamente riferita al ricorso straordinario.

Comunicazione di avvio e natura vincolata della demolizione

Il primo motivo è stato respinto. Il Consiglio ha ribadito che la repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione costituisce attività vincolata e doverosa in presenza dei presupposti di legge. Di conseguenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. n. 241/1990, poiché il destinatario non potrebbe fornire un apporto partecipativo idoneo a modificare l’esito dell’attività amministrativa.

Natura reale dell’abuso edilizio

Sono stati ritenuti infondati anche i motivi riguardanti la mancata individuazione dell’autore materiale delle singole opere. Il presupposto dell’ordine di demolizione è l’esistenza di un’opera priva di titolo edilizio o realizzata in contrasto con il titolo, non l’accertamento della responsabilità personale del proprietario attuale.

L’abuso edilizio ha natura reale e inerisce al bene. Esso segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti e consente all’amministrazione di notificare l’ordine di demolizione al proprietario attuale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, senza dover dimostrare che questi abbia realizzato personalmente l’abuso o che sia responsabile dell’intera opera.

Per tale ragione è stata ritenuta giuridicamente irrilevante la pretesa distinzione tra opere realizzate dalla ricorrente e opere eventualmente realizzate dal precedente proprietario. Il Comune aveva inoltre riferito di non avere adottato precedenti provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi al manufatto.

Motivazione per relationem

Il Consiglio ha escluso anche il difetto di motivazione. L’ordinanza richiamava il verbale di sopralluogo del 9 agosto 2024 e ne trascriveva integralmente la parte descrittiva delle opere abusive.

Il richiamo per relationem è stato ritenuto ammissibile alla luce dell’art. 3 della l. n. 241/1990, poiché consentiva alla destinataria di comprendere l’oggetto dell’ordine e di esercitare efficacemente le proprie difese. La descrizione delle opere è stata giudicata sufficientemente dettagliata.

Acquisizione dell’area e conseguenze dell’inottemperanza

È stata respinta anche la censura relativa all’avvertimento dell’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime e di pertinenza. L’ordinanza si limitava a richiamare le conseguenze previste dalla disciplina dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, compresa la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza prevista dal comma 4-bis.

Procura alle liti e conclusioni

La procura è stata ritenuta priva di specificità, perché formulata con riferimento a un giudizio civile e contenente poteri estranei al ricorso straordinario, senza menzionare quest’ultimo. Il vizio è stato tuttavia considerato sanabile con efficacia retroattiva e comunque recessivo rispetto all’esame del merito.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha concluso esprimendo parere per il rigetto del ricorso, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione sotto tutti i profili dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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