Cassazione Penale, Sentenza n. 24092/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p.. L'imputato, tramite difensore, propone tre motivi: (1) nullità "derivata" delle sentenze di primo e secondo grado per errata notifica del decreto di citazione a giudizio, poiché la notifica era stata effettuata presso la residenza mentre l'imputato sarebbe stato ristretto in carcere per altra causa; (2) violazione di legge processuale e sostanziale per presunta errata riqualificazione del fatto da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 495 c.p.; (3) violazione di legge per la Corte di appello che avrebbe ritenuto la fattispecie di cui all'art. 496 c.p. invece di applicare l'art. 495 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità non fosse stata eccepita nei termini di legge (l'eccezione è stata sollevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, oltre il termine previsto dall'art. 180 c.p.p.) e che il difensore non avesse dedotto la disciplina dell'assenza né il legittimo impedimento per la detenzione. Inoltre la notifica era stata eseguita al domicilio determinato dall'informazione di garanzia (avviso ex art. 415-bis e avvertimenti ex art. 161, comma 2 c.p.p.) in forma di compiuta giacenza; la condizione di detenzione non risultava dagli atti né era stata comunicata, per cui non poteva validamente invalidare le notifiche anteriori. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché la censura (riguardante l'applicabilità dell'art. 495 c.p.) non era pertinente alla decisione impugnata che ha confermato la qualificazione ex art. 496 c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l'imputato non può avere interesse a che il fatto sia riqualificato in una fattispecie più gravosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma sostanziale in base alla quale è stata confermata la condanna; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione del fatto con l'originaria imputazione
Richiamata dall'impugnante come possibile riqualificazione che richiederebbe udienza preliminare; la Cassazione ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla decisione impugnata
La Corte ha interpretato l'informazione di garanzia e gli avvertimenti ex art. 161, comma 2, come idonei a qualificare l'indirizzo come "domicilio determinato", rendendo valida la notifica effettuata in compiuta giacenza
La notifica dell'avviso ex art. 415-bis e dell'informazione di garanzia costituisce prova della conoscenza da parte dell'imputato dell'azione penale e dell'indirizzo dichiarato
Richiama il termine per eccepire la nullità: l'eccezione sollevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado è inammissibile
Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869
Principio secondo cui le notificazioni effettuate all'indirizzo dichiarato od eletto, anziché nel luogo di detenzione, possono comportare nullità a regime intermedio; qui la Corte ha tuttavia rilevato che l'eccezione è tardiva e che la detenzione non risultava dagli atti
Sezioni Unite Costantino, sentenza n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 2022)
sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022
Principio secondo cui, se la condizione di restrizione non è comunicata né risultante dagli atti, il successivo accertamento di tale condizione non invalida l'attività processuale antecedente; onere di comunicazione grava su chi ha ricevuto la notizia diretta della citazione
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che permette il trattamento del ricorso senza intervento delle parti nelle forme richiamate; il ricorso è stato trattato in tali forme
Massime di principio
- Le nullità processuali devono essere eccepite tempestivamente: sollevare la nullità dopo la deliberazione della sentenza di primo grado può determinare l'inammissibilità per tardività (art. 180 c.p.p.).
- La notifica effettuata al domicilio dichiarato o determinato dall'informazione di garanzia può essere valida anche se l'imputato è poi risultato detenuto, salvo che la detenzione fosse nota e comunicata agli organi procedenti; l'onere di comunicare la propria condizione di restrizione incombe anche su chi riceve la notifica.
- Se la condizione di detenzione non risulta dagli atti e non è stata rappresentata, il successivo accertamento di tale condizione non invalida automaticamente le attività processuali già compiute (principio delle Sezioni Unite Costantino).
- Le censure riguardanti la qualificazione giuridica del fatto devono essere pertinenti alla decisione impugnata: contestare una possibile riqualificazione diversa da quella effettivamente decisa può essere inammissibile se non attinente.
- Un imputato non ha interesse a chiedere la riqualificazione del fatto in una fattispecie più grave; tali censure possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
- È fondamentale che la difesa deduca specificamente l'assenza di notifica, l'assenza di partecipazione o il legittimo impedimento (es. detenzione per altra causa) nei termini e nella forma esigibili, altrimenti tali argomenti rischiano di essere irrilevanti in sede di gravame
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