Cassazione Civile, Ordinanza n. 17246/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Due soggetti, indicati come coniugi, convenivano in giudizio il proprietario di una quota indivisa di immobile e la sua cessionaria chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta della vendita della quota di 1/2 di un immobile sito in Iseo; in subordine, chiedevano la revocatoria ordinaria dell'atto ex art. 2901 c.c. e il risarcimento del danno. Il tribunale rigettava la domanda di simulazione ma accoglieva la revocatoria. In appello, i convenuti in primo grado ottenevano la riforma parziale della decisione: la corte territoriale riteneva non revocabile l'atto, valorizzando la circostanza che la vendita fosse stata l'unico mezzo per reperire liquidità necessaria al pagamento di debiti scaduti, quindi riconducendola all'esimente di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2740, 2901, commi 1 e 2, 1175, 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la garanzia patrimoniale generale dovesse prevalere e che l'esimente dell'art. 2901, comma 3, c.c. fosse applicabile solo in via residuale e comunque non provata; (2) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la corte d'appello avesse rivalutato d'ufficio la CTU e il valore del cespite; (3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria sulla congruità del corrispettivo e sulla CTU; (4) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. senza prova che il prezzo fosse stato effettivamente destinato al pagamento di debiti pregressi e che la provvista provenisse da quella vendita, con errata distribuzione dell'onere probatorio; (5) nuovamente omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali con riguardo alle risultanze peritali e alla prova della congruità del prezzo. La Cassazione ha esaminato congiuntamente il quarto e il quinto motivo, ritenendoli fondati: ha affermato che l'esenzione dalla revocatoria per l'alienazione di un bene eseguita al solo fine di reperire liquidità per l'adempimento di debiti scaduti opera solo quando sia provata la strumentalità necessaria della vendita all'adempimento, la verificazione degli effetti della mora e l'assenza di altre risorse per farvi fronte; la Corte d'appello, pur dando atto del pagamento di debiti scaduti, non aveva adeguatamente esaminato e motivato sulla prova della strumentalità necessaria e sull'effettiva derivazione del denaro dal prezzo di vendita. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione; i primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, nei limiti della motivazione, dichiarando assorbiti il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La ragione decisiva è stata il difetto di adeguata motivazione e di compiuto esame della prova circa la necessaria strumentalità della vendita al pagamento di debiti scaduti e circa l'effettiva provenienza del denaro dal prezzo della compravendita, presupposti richiesti per applicare l'esimente di cui all'art. 2901, comma 3, c.c.
Norme richiamate
richiamato come principio di garanzia patrimoniale generale, ma non ritenuto, nel caso concreto, parametro che esclude l'operatività dell'esimente dell'art. 2901, comma 3, c.c.
norma sulla revocatoria ordinaria, invocata per sostenere l'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole per il creditore
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla struttura dell'azione revocatoria e ai suoi presupposti
esimente invocabile quando l'alienazione del bene sia stata compiuta come unico mezzo per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di debiti scaduti, ma solo se la strumentalità necessaria è provata
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'impostazione di buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'impostazione di buona fede e correttezza
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, specie sulla dimostrazione della strumentalità dell'alienazione e della destinazione del prezzo al pagamento dei debiti scaduti
richiamato nei motivi di ultrapetizione/extrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'utilizzo della CTU
richiamato in relazione al libero apprezzamento delle prove e alla valutazione della CTU
richiamato come parametro di denuncia della violazione/falsa applicazione di legge
richiamato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento, anche per ultrapetizione e motivazione apparente
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi e i vizi motivazionali
richiamato con riguardo al requisito della motivazione della sentenza
richiamato dai ricorrenti in relazione al giudicato interno
citato nel testo come riferimento processuale nei motivi, senza specifica autonomia decisoria
richiamato dalla Corte per spiegare che l'esimente dell'art. 2901, comma 3, c.c. si fonda sulla natura di atto dovuto della prestazione dopo la mora
Massime di principio
- L'esimente dalla revocatoria ordinaria prevista per l'alienazione effettuata al fine di reperire liquidità per pagare debiti scaduti opera solo se il debitore prova che la vendita era il solo mezzo per adempiere e che il prezzo è stato effettivamente destinato a tale pagamento.
- Ai fini dell'art. 2901, comma 3, c.c., non basta dimostrare che il debitore abbia in concreto pagato creditori scaduti: occorre anche dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra l'atto dispositivo e l'adempimento, nonché l'assenza di altre risorse per farvi fronte.
- La disciplina dell'art. 2901, comma 3, c.c. non si applica in modo automatico a ogni vendita con impiego del ricavato per estinguere debiti, ma richiede una verifica rigorosa dei presupposti fattuali e probatori.
- In sede di revocatoria, il giudice deve dare conto in motivazione della prova relativa alla provenienza della provvista e alla concreta destinazione del corrispettivo, non potendo limitarsi a un'affermazione assertiva sull'avvenuto pagamento dei debiti.
- La garanzia patrimoniale generale ex art. 2740 c.c. rimane il parametro di fondo della tutela del creditore, ma non esclude, di per sé, la verifica della specifica esimente prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.
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