Cassazione Civile, Ordinanza n. 24335/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria nell'interesse di un Comune per ICI e IMU relative ad annualità dal 2011 al 2014. La società destinataria dell'ingiunzione ha impugnato gli atti sostenendo che l'affidamento del servizio alla concessionaria fosse illegittimo: in particolare ha dedotto l'erronea indicazione, nel disciplinare di gara, del valore stimato del contratto, con conseguente alterazione dei requisiti economico-finanziari richiesti ai concorrenti; ha inoltre contestato la validità dell'estensione dell'incarico alla riscossione di ICI e IMU mediante contratto successivo senza previa indagine di mercato, nonché l'efficacia della successiva delibera comunale che aveva annullato gli affidamenti ma ne aveva salvato gli effetti sino a una certa data. In cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 41 e 57 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 13 d.lgs. 157/1995 (richiamato nel testo anche come ora art. 83 d.lgs. 50/2016), insistendo sul fatto che l'errore nel bando avrebbe imposto l'annullamento della gara e che la proroga/estensione del servizio sarebbe stata illegittima. La controricorrente ha replicato che gli avvisi di accertamento presupposti non erano stati impugnati e che, dunque, la legittimazione alla riscossione non poteva più essere rimessa in discussione in sede di opposizione all'ingiunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e dirimente il fatto che gli avvisi di accertamento presupposti all'ingiunzione non erano stati impugnati e sono quindi divenuti definitivi. Poiché l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione era stato concepito in modo unitario, la definitività degli avvisi ha comportato anche la preclusione a contestare, in questa sede, la legittimazione della concessionaria a emetterli e a procedere alla riscossione mediante ingiunzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'erronea indicazione del valore stimato della gara avrebbe falsato i requisiti economico-finanziari richiesti ai partecipanti
art. 57 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell'estensione dell'affidamento senza previa indagine di mercato
art. 13 d.lgs. 157/1995
menzionato nel motivo di ricorso come norma sul requisito/valore dell'affidamento, poi richiamata in coordinamento con l'attuale disciplina degli appalti
art. 83 d.lgs. 50/2016
citato nel testo come disposizione attuale corrispondente al precedente riferimento normativo sui requisiti di partecipazione
richiamato dalla sentenza impugnata per affermare che l'errore di calcolo non determina annullamento del contratto ma rettifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se gli atti presupposti a una pretesa tributaria non sono impugnati e diventano definitivi, non è più consentito rimettere in discussione, in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro quegli atti presupposti.
- Quando accertamento e riscossione sono parte di un affidamento unitario e inscindibile, la definitività dell'atto di accertamento si estende alla preclusione di contestare la legittimazione del soggetto che ha svolto anche la successiva fase riscossiva.
- La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento produce l'irretrattabilità del credito e preclude di contestare successivamente l'identificazione del soggetto titolato a riscuotere.
- In presenza di un vizio originario dell'affidamento del servizio, la contestazione deve essere proposta tempestivamente contro gli atti presupposti; l'inerzia processuale consolida la pretesa e rende inammissibile la riproposizione della censura contro gli atti esecutivi successivi.
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